Stefania CatalloIn vista del 25 novembre, in cui si celebrerà la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si moltiplicano le iniziative di contrasto al fenomeno e di sostegno alle vittime e, soprattutto, si denunciano le tante, troppe morti. Risulta perciò opportuno conoscere meglio la normativa che si è formata negli anni, alla quale si è aggiunta dal 9 agosto scorso, in via effettiva, la Legge n. 69 del 19 luglio 2019, intitolata 'Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere', ridenominata: 'Codice rosso'. Ecco quali sono gli aspetti principali della legge: a) la Polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; b) il Pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa; c) gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

I nuovi reati previsti dal legislatore
Il 'Codice rosso' prevede, come suggerisce il nome, la velocità nell'intervento. Si è lavorato soprattutto sull'inasprimento e sulla certezza della pena e sulla rapidità dell'ascolto della vittima di violenza da parte della magistratura. Nel Codice sono stati, inoltre, inseriti 4 nuovi reati:
1)  il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici;
2) il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;
3) il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
4) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Prevenzione ed educazione di genere non sono previste
Il 'revenge porn' e i matrimoni forzati sono, finalmente, reato, così come le lesioni al viso delle vittime dell'acido. Tuttavia, il 'Codice rosso' prende in carico la parte agita della violenza di genere, ma non la prevenzione. E l'introduzione dell'educazione di genere non entra nei programmi scolastici. Il reato di incitamento alla violenza sessuale neppure. Insomma, la centralità del Codice rosso non risiede nella prevenzione, bensì nella pena. La senatrice Valeria Valente (Pd), nel suo intervento al convegno 'DI.RE', tenutosi lo scorso luglio, ha dichiarato: "E' una battaglia culturale quella che si deve intraprendere nella società, una lotta che adesso porta pochi voti e poco successo. Ritengo che la formazione sia fondamentale. Stiamo chiedendo alla Magistratura di rispondere ad un semplice questionario, per accendere un faro su  grandi problematiche giuridiche che si annidano all'interno dei Tribunali. Sono state proposte delle aggiunte al decreto sicurezza, che avrebbero dato il via a comportamenti ossessivi e vendicativi da parte dei 'sex offenders', cercando di creare un  vero e proprio manifesto su come si vorrebbe la donna del futuro. Vi chiedo di alzare la voce su una subcultura che sta tornando con grande velocità e con una prepotenza", ha concluso la senatrice, "che ci farà fare un balzo indietro senza precedenti".

La direttiva Ue
La direttiva dell'Unione europea istituisce norme minime per le vittime di violenza di genere, garantendo che:
a) in tutti i Paesi facenti parte della Ue, esse siano trattate con rispetto;
b) che la Polizia, i pubblici ministeri e i giudici ricevano una formazione adeguata in tal senso;
c) che le vittime ottengano informazioni comprensibili in merito ai loro diritti e alla loro situazione;
d) che vengano istituite in tutti gli Stati membri forme di sostegno per le vittime;
e) che queste ultime possano partecipare ai procedimenti penali, se lo desiderano, e siano messe nelle condizioni di assistere al processo;
f) che le vittime vulnerabili - quali i bambini, le vittime di violenze sessuali e le vittime disabili - vengano riconosciute in quanto tali e siano adeguatamente protette, anche durante le indagini di polizia e i procedimenti giudiziari.

La Convenzione di Istanbul

Rispetto all'attuazione dell'articolo 23 della Convenzione di Istanbul, relativo all'obbligo della creazione di 'case-rifugio' adeguate e facilmente accessibili in numero sufficiente per offrire nell'immediatezza un alloggio sicuro alle vittime, il 'Codice rosso' non fornisce risposte. Per non parlare poi dell'articolo 15 della stessa Convenzione, che prevedeva, già sei anni fa, la formazione di figure professionali che si occupino delle vittime e degli autori di tutti gli atti di violenza. Oggi si parla di formazione rivolta alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia penitenziaria, senza lasciare spazio agli altri professionisti.


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