Ecco le caratteristiche principali del disegno di legge n. S 1514 sulla cosiddetta procreazione medicalmente assistita:

1) L’accesso alle tecniche di fecondazione artificiale è ristretta solo a quei casi in cui non sia possibile eliminare le cause che impediscono la procreazione naturale: sterilità e infertilità, cioè, devono essere documentate e certificate dal medico.

2) E' vietato il ricorso alla fecondazione eterologa, ovvero mediante il seme di una persona estranea alla coppia, poiché il diritto viene riconosciuto solo a coppie formate da persone maggiorenni, di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. In pratica, sono esclusi rigidamente i single, i gay, le cosiddette ‘mamme-nonne’ e ogni velleità di fecondazione post mortem.

3) Viene assicurato il diritto di nascita del concepito. I bambini generati dall’applicazione di queste tecniche saranno considerati, in termini legali, figli legittimi della coppia e acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa. Questa dovrà essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole.
Risultano di conseguenza vietate sia la sperimentazione sugli embrioni, sia la clonazione umana: ogni ricerca clinica o sperimentazione scientifica sull’embrione è ammessa solo se finalizzata alla tutela della salute e dello sviluppo dell’embrione e qualsiasi tecnica che possa predeterminarne o alterarne il patrimonio genetico non viene, pertanto, permessa.

4) Non è possibile produrre più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto e viene altresì prevista l’adottabilità di quegli embrioni congelati di cui non si conoscono i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l’impianto da almeno tre anni. La tecnica viene perciò consentita solo quando il trasferimento nell’utero non risulti possibile per gravi, documentati – e non prevedibili -, problemi di salute della donna. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

5) Gli interventi di procreazione possono essere eseguiti solo in strutture - pubbliche o private - autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità. I centri dovranno rispondere a requisiti che saranno determinati con apposito decreto.

6) Sono infine previste una serie di sanzioni amministrative, civili e penali, rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge: chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa che va da 300 a 600 mila euro. Tra i 200 e i 400 mila euro saranno pagati da chi applica la procreazione medicalmente assistita a un single, un minorenne o a coppie dello stesso sesso. Se non viene raccolto il consenso nei modi previsti dalla legge, le sanzioni pecuniarie andranno dai 5 mila a 50 mila euro e, se la struttura non è tra quelle autorizzate, la multa può arrivare fino a 300 mila euro. Infine, per il commercio di embrioni o gameti è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da 600 mila a un milione di euro, mentre per tentativi di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600 mila a un milione di euro.

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