È dello scorso
4 luglio 2022, la sentenza del
Consiglio di Stato che, in sede giurisdizionale
(sezione sesta), ha respinto il ricorso dei
dirigenti scolastici e ordinato che la sentenza medesima venisse eseguita dall'autorità amministrativa. In poche parole, dalla dirigenza si torna ai
ruoli di appartenenza. Gli appellanti, professori di ruolo dell’amministrazione scolastica statale, avevano partecipato al
concorso, a fronte del mancato superamento dei
test pre-selettivi, dai quali era stata dedotta
l’illegittimità delle operazioni stesse, lamentando la violazione dei principi generali in materia concorsuale, nonché la violazione e/o falsa applicazione
dell’articolo 7, comma 2 bis, del d.P.R. n. 487/94, per avere l’amministrazione ammesso a partecipare alla prova scritta un numero di candidati eccessivamente
ristretto, mediante una prova preselettiva tesa a verificare in maniera meramente
nozionistica la loro preparazione, determinando una
soglia di sbarramento eccessivamente e arbitrariamente
elevata. Con decreto cautelare del
Consiglio di Stato n. 6003/2018, confermato con
ordinanza collegiale n. 176/2019, gli appellanti venivano pertanto
ammessi “con riserva” a partecipare alle prove scritte in un’apposita
sessione suppletiva. L’esito positivo delle prove, secondo i ricorrenti, avrebbe
consolidato il diritto alla nomina in ruolo, in virtù dell’idoneità concorsuale conseguita. Con successive motivazioni aggiunte, i ricorrenti
impugnavano le
determinazioni conclusive del procedimento concorsuale, stante il mancato riconoscimento del consolidamento del loro
‘status’ di candidati, in ragione del superamento delle
prove concorsuali (il cosiddetto: principio di assorbimento,
ndr). Sicché, l’esito positivo delle prove scritte e orali del concorso al quale il candidato era stato
ammesso con riserva non vale ad
assorbire l’effetto preclusivo del provvedimento di non ammissione emesso all’esito del mancato superamento della
prova preselettiva. L’effetto preclusivo del mancato superamento della prova preselettiva comporta che i
ricorrenti-appellanti non abbiano interesse a chiedere di
verificare, in applicazione del principio di
conservazione degli atti, la possibilità del loro
eventuale inserimento in graduatoria, divenuta a esaurimento
ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 162. Il comitato
'Trasparenza è Partecipazione', che in questi anni ha sempre cercato di far venire a galla la verità, anche se
scomoda, sia da parte delle
istituzioni, sia da parte della
politica, oggi si chiede perché il
Tar abbia concesso loro la
sospensiva - e quindi la possibilità di affrontare le prove con riserva dovuta all'esito del processo nel merito - mentre la stessa
'chance' non sia stata data anche a
ricorrenti allo scritto, i quali chiedevano
l’orale con riserva (con preselettiva superata)? Perché quando hanno stilato la graduatoria e questi, benchè asteriscati, sono divenuti
dirigenti scolastici? Erano
'asteriscati' e sono entrati con riserva, ma hanno
firmato atti, uno tra tutti gli
esami di Stato, che oggi diverrebbero
nulli. Come pensa, ora, il ministero di
correre ai ripari? Sono tante le domande e i dubbi che vengono alla mente. Soprattutto, resta l’amarezza di un
concorso gestito male.