Claudio PascucciIl 21 settembre 2016, la Corte europea di Giustizia, decima sezione, si pronunciava sulla causa C-261/15 avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, concernente l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, ultimo periodo, dell’appendice A del regolamento (CE) n. 1371/2007 del parlamento e del Consiglio europeo, riguardante i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Il giudice del rinvio aveva adito la Corte europea di Giustizia, nell’ambito della controversia intercorrente tra le ferrovie belghe e il signor Grégory Demey, il quale in quattro occasioni aveva compiuto dei viaggi in Belgio senza titolo di trasporto. Il signor Demey era stato più volte invitato a regolarizzare il pagamento del prezzo del viaggio. La società ferroviaria, innanzi all’inadempimento da parte del passeggero, lo ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace, al fine di ottenere il pagamento di una indennità forfettaria, pari a euro 200, prevista a seguito di una pluralità di reati commessi per ogni viaggio effettuato senza titolo di trasporto. Secondo la società, nel caso di specie mancherebbe l’elemento cardine riscontrabile nella consensualità, ai fini del perfezionamento del contratto di trasporto, poiché il signor Demey aveva posto in essere una condotta illecita, finalizzata a utilizzare deliberatamente il treno senza titolo di trasporto. Altresì, la società ferroviaria belga riteneva che il passeggero non potesse beneficiare della tutela giuridica prevista dalla legge sulle pratiche di mercato, in quanto non in possesso della qualità di consumatore, mentre il signor Demey affermava che avrebbe beneficiato della tutela giuridica della suesposta legge sulla base dell’articolo 6, paragrafo 2, appendice A allegato 1 del regolamento n. 1371/2007, che prevede che la mancanza di titolo di trasporto non incide né sulla sussistenza, né sulla validità del contratto. Il giudice del rinvio ha verificato, da un lato, che l’argomentazione del signor Demey è fondata sulla conclusione di un rapporto contrattuale con la società ferroviaria; dall’altro, ritiene legittima la tesi della società concernente la commissione di un atto illecito da parte del passeggero. Orbene, il giudice valutava se sussisteva o meno un contratto di trasporto fra il signor Demey e la società ferroviaria sulla base dell’articolo 6, paragrafo 2, ultimo periodo. E se fossero state applicabili le disposizioni della normativa a tutela dei consumatori che si fondano sull’esistenza del suddetto contratto. In conclusione, il Giudice di Pace non ha preso posizione alcuna sulla questione principale, sospendendola e sottoponendo alla Corte europea di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “Se l’articolo 6, paragrafo 2, ultimo periodo, dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007 osti alle disposizioni penali nazionali belghe, in forza delle quali un viaggiatore ferroviario senza titolo di viaggio – né regolarizzazione di tale situazione entro i termini previsti da regolamento – commette un illecito penale che esclude qualsiasi rapporto contrattuale tra l’impresa di trasporto e il viaggiatore ferroviario, cosicché al medesimo viene negato il beneficio della tutela giurisdizionale offertagli in qualità di consumatore, prevista dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale belga basate sul rapporto contrattuale (esclusivo) in parola con detto consumatore”. Tale questione, sottoposta alla Corte europea di Giustizia da parte del giudice del rinvio, è puramente interpretativa, poiché la problematica di rilevante importanza sottesa al procedimento principale è la seguente: se un contratto di trasporto può ritenersi perfezionato nel momento in cui la persona viaggia in treno, indipendentemente dall’assicurarsi se il passeggero sia in possesso o meno di un titolo di trasporto? Rilevante è comprendere se il sopraindicato articolo preveda le condizioni per la formazione di un contratto di trasporto. L’articolo 6, paragrafo 2, ultimo periodo, Appendice A, di cui all’allegato I del regolamento europeo n. 1371/2007, dispone che i titoli di trasporto in possesso del viaggiatore debbano dimostrare l’avvenuta conclusione di un contratto di trasporto e l’assenza, l’irregolarità o lo smarrimento del titolo di trasporto non inficiano sull’esistenza e sulla validità del contratto, il quale rimane subordinato alle presenti regole uniformi. L’articolo 6 presuppone, da un lato, che il contratto di trasporto sia stato concluso anteriormente e che la prova dell’avvenuta conclusione del contratto sia stata attestata da uno o più titoli di trasporto; dall’altro, prevede le ipotesi in cui il viaggiatore non sia nella possibilità materiale di presentare il titolo di trasporto o nelle quali il titolo è irregolare e prevede, in tali casi, che l’esistenza e la validità del contratto di trasporto non sono pregiudicati, senza precisare le regole secondo le quali il contratto debba essere concluso. In realtà, l’assenza di titolo di trasporto può essere intesa solamente in unico senso. Ovvero, che il contratto di trasporto sia stato antecedentemente concluso e che il viaggiatore non sia nel potere di dimostrare l’avvenuto acquisto del titolo di trasporto. Secondo l’articolo 9 dell’appendice A, allegato I del regolamento n. 1371/2007, che rinvia all’articolo 6, paragrafo 2 dell’appendice summenzionata, un viaggiatore che non presenti un titolo di trasporto valido è tenuto, in aggiunta al pagamento del prezzo del trasporto, al versamento di una sovrattassa, mentre al viaggiatore che si rifiuta di pagare il prezzo del trasporto o la sovrattassa gli sarà imposto di sospendere il viaggio. L’articolo in parola prevede delle sanzioni da applicare e non contiene le indicazioni alle condizioni di formazione del contratto di trasporto. In conclusione, la Corte ha dichiarato che, l’articolo 6 dell'appendice A della ‘Cotif’ (Convenzione relativa ai trasporti internazionali di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007, ndr) non osta a disposizioni nazionali, le quali prevedono che una persona che effettua un viaggio in treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto e che non regolarizza nei termini la sua situazione non ha un vincolo contrattuale con l'impresa ferroviaria. Mancando il presupposto, rappresentato dal contratto di trasporto per il rispetto della normativa a tutela dei consumatori, gli Stati membri possono regolare la fattispecie come ritengono opportuno, dandole anche rilevanza penale. In simili ipotesi, manca il necessario carattere consensuale, ai fini della sussistenza di un contratto di trasporto: il predetto articolo 6 non può, insomma, essere interpretato nel senso che disciplina le condizioni di formazione di un simile contratto, le quali sono invece regolamentate dalle pertinenti disposizioni nazionali.

VOCABOLARIO

Domanda di pronuncia pregiudiziale
L’articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato CE), prevede che la Corte di Giustizia può o deve essere chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni di diritto comunitario che sono poste nell’ambito di un giudizio instaurato innanzi a una giurisdizione di uno degli Stati-membri. Ciò significa che la Corte, in base alla competenza pregiudiziale, conosca di questioni di diritto europeo solamente in virtù del rinvio operato dal giudice nazionale, nell’ambito di un giudizio iniziato e destinato a concludersi dinanzi allo stesso giudice nazionale. Il giudice nazionale richiede alla Corte di pronunciarsi su determinate questioni, perché la ritiene necessaria ai fini della emanazione della sua sentenza. In conclusione, la finalità dell’art. 234 Trattato CE, è duplice: a) da un lato, mira a evitare che ciascun giudice nazionale interpreti le norme comunitarie autonomamente; b) dall’altro, offre ai giudici nazionali uno strumento di collaborazione per superare le difficoltà interpretative che il diritto comunitario potrebbe sollevare.

Regolamento
L’articolo 249 secondo comma del Trattato (CE) lo descrive nei seguenti termini: “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati-membri”. La portata generale indica che il regolamento ha natura normativa: pone delle regole di comportamento rivolte alla generalità dei soggetti. L’obbligatorietà consiste nel rispettare il regolamento in tutti i suoi elementi e, quindi, nella sua interezza. E ciò significa che gli Stati-membri non possono lasciare inapplicate disposizioni del regolamento, limitarne il campo d’applicazione da un punto di vista temporale, territoriale o personale, subordinarle a condizioni di applicazione non previste e introdurre deroghe non sancite dal regolamento stesso. La diretta applicabilità consiste nell’adattamento degli ordinamenti interni degli Stati membri al regolamento, senza che questi ultimi debbano subordinare l’applicazione del regolamento a un atto interno di adattamento. Quindi, nello stesso momento in cui i regolamenti entrano in vigore nell’ordinamento comunitario, sono applicabili anche all’interno di ciascun Stato membro.

Giudice del rinvio

E’ il giudice nazionale, che descrive sinteticamente l'oggetto del procedimento principale, nonché i fatti pertinenti, come accertati o riconosciuti da tale giudice.

Consensualità

Consiste nella esistenza di un accordo o di un assenso in quanto caratteristica giuridica di un atto o di un comportamento.

Contratto di trasporto

Secondo il diritto dell’Unione europea, il contratto di trasporto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 dell’appendice A del regolamento n. 1371/2007 è quel contratto mediante il quale “il trasportatore s’impegna a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione”. Per l’ordinamento giuridico Italiano, “col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro” (art. 1678 Codice civile, ndr). Il contratto di trasporto di persone non esige, al fine della sua conclusione, forme particolari e può perfezionarsi anche con il solo consenso fattuale delle parti, come per esempio la ‘salita’ a bordo del mezzo di trasporto. Nei servizi di trasporto di linea, il rapporto contrattuale è normalmente rappresentato dal biglietto di viaggio, la cui funzione è ravvisabile nell’identificazione dell’avente diritto alla prestazioni; nei trasporti marittimi, il biglietto ha la funzione di documento probatorio del vincolo negoziale (art. 396 del Codice di navigazione, ndr), ma non assume mai il valore di elemento fondamentale del contratto. Nei trasporti marittimi e aerei, l’acquisto del biglietto di viaggio coincide con il momento di perfezionamento del contratto, mentre nel trasporto terrestre, il contratto si perfeziona con il consenso delle parti, manifestato dal contatto fisico del viaggiatore con il veicolo o prima dell’accesso a quest’ultimo, come nel caso del taxi chiamato telefonicamente o via radio che abbia accettato la prenotazione. Per l’ordinamento belga, attraverso il contratto di trasporto i vagoni ferroviari e i binari sono accessibili soltanto ai viaggiatori che, ai sensi delle condizioni generali di trasporto dell’impresa ferroviaria interessata, sono in possesso di un titolo di trasporto valido, o che si conformano a dette condizioni generali procurandosene uno.





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