Raffaella UgoliniLa legge di bilancio 2020 ha stabilito che dallo scorso 1° gennaio possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi 2021 solo le spese effettuate con modalità tracciata (Pos, assegno, bonifico). In pratica, al fine di ottenere il rimborso in dichiarazione, il contribuente deve consegnare al commercialista sia la fattura/attestazione, sia la ricevuta del pagamento tracciabile. Tutto ciò varrà per tutte le spese sostenute nel 2020, vietando, di fatto, l'utilizzo del contante per i contribuenti che intendono richiedere la detrazione delle seguenti spese:
1) intermediazioni immobiliari per l'abitazione principale;
2) spese veterinarie;
3) spese funebri;
4) frequenza scuole e università;
5) frequenza asili nido;
6)
assicurazioni rischio morte;
7) dentista;
8) spese notarili per acquisto prima casa;
9) erogazioni erariali;
10) iscrizione dei figli ad associazioni sportive, palestre,  piscine e altre strutture e impianti sportivi;
11) affitti studenti universitari;
12) canoni abitazione principale;
13) addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
14) abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
15) dispositivi medici non acquistati in farmacia;
16) spese mediche.

Spese sanitarie
Questo, invece, l'elenco delle spese sanitarie, detraibili solo con pagamenti tracciabili (Pos, assegno, bonifico) se non rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal servizio sanitario nazionale:
1) prestazioni rese da un medico generico;
2) visite di un medico specialista;
3) spese di degenza, ricovero e parto;
4) esami del sangue;
5) day hospital;
6) spese per interventi chirurgici;
7) spese per trasporto in ambulanza;
8) anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale;
9) prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco;
10) prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
11) spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia e altre);
12) spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia;
13) prestazioni chiropratiche;
14) cure termali;
15) esami di laboratorio;
16) prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
17) controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
18) elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
19) elettroencefalogrammi;
20) A. C. (tomografia assiale computerizzata);
21) risonanza magnetica nucleare;
22) ecografie;
23) indagini laser;
24) ginnastica correttiva;
25) ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
26) seduta di neuropsichiatria;
27) dialisi e cobaltoterapia;
28) iodio-terapia;
29) prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia;
30) spese di crioconservazione e conservazione cellule staminali, prestazioni di conservazione delle cellule del cordone ombelicale, spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto;
31) prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
32) prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
33) prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
34) prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Due eccezioni
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l'obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per:
a) l'acquisto di medicinali in farmacia e di dispositivi medici;
b) estazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal servizio sanitario nazionale.


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