Raffaella UgoliniIl Governo ha approvato, in data 8 novembre 2018, il decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 155/2017 per la riforma del fallimento. Il decreto delegato della riforma fallimentare sostituisce la vecchia legge del 1942. Innanzitutto, il termine fallimento viene sostituito, finalmente, con l'espressione "liquidazione giudiziale", richiamando quelli che sono i concetti del chapter 11 americano. Il governo ha dunque deciso di distinguere i concetti di 'stato di crisi' e quello di 'insolvenza', configurando la prima come semplice probabilità futura della seconda. Il modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato d'insolvenza sarà unico per tutte le categorie di debitori e dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente previsto. Saranno esclusi da tale modello gli enti pubblici, mentre verranno privilegiate le proposte che assicurino la continuità aziendale e la semplificazione delle procedure, al fine anche di ridurre i costi. Risultano inoltre attribuite maggiori responsabilità agli organi di gestione e di controllo (amministratori, sindaci e revisori) e sarà istituito, presso il ministero della Giustizia, un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione. Verranno incentivati tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento. E' stata prevista, inoltre, una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi e verrà riformato l'istituto del concordato preventivo, oggi disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare. La disciplina della procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento e saranno potenziati i poteri del curatore, vero 'dominus' della liquidazione giudiziale, che sarà legittimato a promuovere o a proseguire specifiche azioni giudiziali: dall'azione sociale di responsabilità, all'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.); dall'azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.) a quelle di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.). Anche l'istituto dell'esdebitazione viene riformato. Infine, viene rivista la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012. Altresì, verranno adottate disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. I decreti legislativi che il governo ha approvato l'8 novembre 2018 intervengono su: a)  le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare); b) la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012); c) il sistema dei privilegi e delle garanzie.


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