Il
Governo ha approvato, in data
8 novembre 2018, il decreto legislativo di attuazione della legge delega n.
155/2017 per la riforma del
fallimento. Il decreto delegato della riforma fallimentare sostituisce la vecchia legge del
1942. Innanzitutto, il termine
fallimento viene sostituito, finalmente, con l'espressione
"liquidazione giudiziale", richiamando quelli che sono i concetti del
chapter 11 americano. Il governo ha dunque deciso di distinguere i concetti di
'stato di crisi' e quello di
'insolvenza', configurando la prima come semplice probabilità futura della seconda. Il modello processuale per l'accertamento dello
stato di crisi o dello
stato d'insolvenza sarà unico per tutte le categorie di debitori e dovrà ricalcare il procedimento per la
dichiarazione di fallimento attualmente previsto. Saranno esclusi da tale modello gli enti pubblici, mentre verranno privilegiate le proposte che assicurino la continuità aziendale e la semplificazione delle procedure, al fine anche di ridurre i costi. Risultano inoltre attribuite maggiori responsabilità agli
organi di gestione e di
controllo (amministratori, sindaci e revisori) e sarà istituito, presso il
ministero della Giustizia, un
albo dei soggetti, costituiti anche in forma
associata o
societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle
procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di
professionalità, indipendenza ed
esperienza necessari per l'iscrizione. Verranno incentivati tutti gli strumenti di
composizione stragiudiziale della
crisi, quali gli
accordi di ristrutturazione dei
debiti e i
piani attestati di risanamento. E' stata prevista, inoltre, una fase preventiva di
allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi e verrà riformato l'istituto del
concordato preventivo, oggi disciplinato dagli
articoli 160 e seguenti della
legge fallimentare. La disciplina della procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del
fallimento e saranno potenziati i poteri del
curatore, vero
'dominus' della
liquidazione giudiziale, che sarà legittimato a promuovere o a proseguire specifiche azioni giudiziali: dall'azione sociale di responsabilità, all'azione dei creditori sociali
(art. 2394 c.c.); dall'azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società
(art. 2476, settimo comma, c.c.) a quelle di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società
(art. 2497 c.c.). Anche l'istituto
dell'esdebitazione viene riformato. Infine, viene rivista la disciplina della composizione delle crisi da
sovraindebitamento, attualmente prevista dalla
legge n. 3 del 2012. Altresì, verranno adottate disposizioni in materia di
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. I decreti legislativi che il governo ha approvato
l'8 novembre 2018 intervengono su:
a) le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare);
b) la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
c) il sistema dei privilegi e delle garanzie.