Con un solo euro si diventa imprenditori. A condizione, però, di avere meno di 35 anni di età. Lo scorso 29 agosto è entrato in vigore il decreto ministeriale del 23 giugno 2012 n. 138, contenente il modello di statuto societario necessario al notaio per redigere l’atto costitutivo di una nuova forma societaria: quella delle ‘Srsl’. Il provvedimento è stato introdotto da una nuova legge sulle liberalizzazioni (il decreto del 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 2012 n. 27) teso a favorire, semplificando le procedure, l’attività imprenditoriale dei giovani. Si tratta di società a responsabilità limitata ‘semplificata’, che consente a chi ha meno di 35 anni di versare anche 1 solo euro come capitale sociale iniziale, anziché 10 mila come previsto dalle regole della ‘canonica’ srl. Questo genere di società non ha bisogno di un vero e proprio statuto: può bastare un atto costitutivo ‘standard’, esplicitamente indicato nel decreto. La srl semplificata dev’essere per forza amministrata da uno o più soci. Il capitale sociale dev’essere di almeno un euro e non superiore a 10mila euro. Non va versato in banca, ma nelle mani degli amministratori. Dunque, è aperta esclusivamente a soci e persone fisiche con età inferiore ai 35 anni, mentre non vi possono partecipare le persone giuridiche, come le società. Quando un socio compie 35 anni è costretto a uscire, oppure a trasformare la società in una ‘forma’ diversa. Anche le quote possono essere cedute solo a persone fisiche con meno di 35 anni. La costituzione della società deve avvenire presso un notaio, ma senza dover pagare nulla: sia l’atto costitutivo - che deve essere redatto in conformità al modello standard - sia l’iscrizione al registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria. Deve tuttavia essere versata l’imposta di registro, pari a 168 euro. Il modello è molto semplice: dieci campi da compilare con dati anagrafici dei soci e requisiti della società. Esso prevede che, nella denominazione, vada indicata la forma societaria: ‘Società a responsabilità limitata semplificata’. Ovviamente, va specificato l’oggetto delle attività e il capitale versato, oltre agli amministratori. L’atto costitutivo specifica che “all’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società” e “l’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione”.