PATTO CIVILE DI SOLIDARIETA’ E UNIONE DI FATTO
CAPO I
Principi
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile dell’uomo e della donna alla piena realizzazione personale, nell’ambito di una coppia, nel rispetto delle sue inclinazioni e della sua dignità sociale, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
1) “patto civile di solidarietà”, l’accordo tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso volto a regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune;
2) “unione di fatto”, la convivenza stabile e continuativa tra due persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, che conducono una vita di coppia.
CAPO II
Del patto civile di solidarietà
Sezione I – Condizioni e modalità di costituzione del patto civile di solidarietà
Art. 3
(Presupposti)
1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o patto civile di solidarietà iscritto nei registri dello stato civile.
2. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà:
1) gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini, anche se il rapporto dipende da filiazione naturale;
3) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
4) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
5) i figli adottivi della stessa persona;
6) l’adottato e i figli dell’adottante;
7) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
I divieti contenuti ai numeri 4), 5), 6), 7) sono applicabili all’affiliazione.
3. Si applica l’articolo 87 quarto, quinto e sesto comma del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà siano di sesso diverso.
4. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge di solidarietà.
5. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma precedente.
6. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero.
Art. 4
(Costituzione del patto civile di solidarietà)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, il patto civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile presso il Comune di residenza di uno dei contraenti, ovvero davanti al notaio territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti.
2. In caso di imminente pericolo di vita di uno dei contraenti, il patto può essere sottoscritto nel luogo in cui questi si trova alla presenza di almeno due testimoni.
3. L’ufficiale dello stato civile, ovvero il notaio rogante, appone la data e la firma su due esemplari originali del patto e li consegna ai contraenti.
Art. 5
(Istanza per la sottoscrizione o l’iscrizione del patto civile di solidarietà)
1. I contraenti richiedono congiuntamente, con istanza in carta libera, all’ufficiale dello stato civile di ricevere il patto civile di solidarietà ovvero di iscriverlo nel registro dello stato civile.
2. E’ fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti contraenti entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
3. La mancata convocazione delle parti equivale a rifiuto.
4. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile è tenuto a ricevere o a iscrivere il patto di solidarietà nel termine massimo di dodici ore dalla ricezione dell’istanza.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 equivale a rifiuto.
Art. 6
(Autocertificazione)
1. Nell’istanza di cui all’articolo 4, ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del D. P. R. del 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo 3.
2. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto di solidarietà ove manchi la dichiarazione di cui al comma 1.
Art. 7
(Rifiuto della ricezione o della iscrizione del patto)
1. L’ufficiale dello stato civile che non intende procedere alla ricezione o alla iscrizione di un patto di solidarietà deve motivare per iscritto il rifiuto.
2. Contro il rifiuto è ammesso ricorso al tribunale, che provvede, entro trenta giorni dal deposito del ricorso stesso, in camera di consiglio.
3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di ricevere il patto o di iscriverlo nei registri.
4. Contestualmente, su istanza di parte, pone a carico dell’Amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidarsi anche in separato giudizio.
5. Si applica in quanto compatibile il capo IV titolo II Libro IV del Codice di procedura civile.
Art. 8
(Mandato con rappresentanza)
1. Ciascuna parte può conferire ad un terzo il potere di compiere per suo conto e in suo nome tutti gli atti necessari alla sottoscrizione ovvero all’iscrizione di un patto civile di solidarietà.
2. Tale mandato deve rivestire la forma dell’atto pubblico.
3. Al mandato deve essere allegato il testo del patto che si intende sottoscrivere o del quale si chiede l’iscrizione.
4, Il mandato di cui al presente articolo cessa di avere efficacia trascorsi centottanta giorni dalla sua sottoscrizione.
5. In caso di violazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ufficiale richiestone non può ricevere il patto civile di solidarietà ovvero procedere all’iscrizione dello stesso.
SEZIONE II – Effetti del patto civile di solidarietà
Art. 9
(Norme applicabili al patto civile di solidarietà)
1, Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.
2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.
Art. 10
(Rapporti personali)
1. Ciascun contraente è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza, collaborando alla vita di coppia in ragione delle proprie capacità e possibilità.
Art. 11
(Regime patrimoniale)
1. Salvo diversa volontà delle parti, ciascun contraente è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.
2. Salvo diversa volontà delle parti, le stesse sono solidamente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, anche disgiuntamente, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.
3. I contraenti possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:
a) La comunione legale così come regolata dal Libro I, Titolo IV, Capo VI, Sezione III del Codice civile.
b) La comunione convenzionale così come regolata dal Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione IV del Codice civile.
4. Ove i contraenti non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In questo caso si applicano le norme del Libro I, Titolo VI, Capo VI, Sezione V del Codice civile.
Art. 12
(Opponibilità ai terzi)
1. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nel registro dello stato civile.
Art. 13
(Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale)
1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà possono essere modificati per atto pubblico, a pena nullità.
2. Le modifiche sono opponibili ai terzi dal momento della loro annotazione nel registro dello stato civile.
Art. 14
(Modifiche al codice civile)
1. All’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole “il coniuge”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà”.
2. All’art. 433, primo comma, numero 1, del codice civile dopo le parole: “il coniuge”, sono aggiunte le seguenti: “o la persona legata da un patto civile di solidarietà”.
Art. 15
(Diritti successori)
1. Nella successione legittima, di cui al Libro II del Codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da un patto civile di solidarietà iscritto.
Art. 16
(Diritto al lavoro)
1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o per l’inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
Art. 17
(Disciplina fiscale e previdenziale)
1. La disciplina fiscale e previdenziale, particolarmente le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni, gli assegni di sostentamento previsti dalle norme nazionali, regionali o comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto ad un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge sono estese di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile che sia stato stipulato da almeno due anni.
SEZIONE III – Scioglimento del patto civile di solidarietà
Art. 18
(Scioglimento del Patto civile di solidarietà)
1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di uno dei contraenti ovvero nel caso in cui una delle parti contragga matrimonio.
2. Ciascun contraente ha diritto di sciogliere il patto civile di solidarietà mediante atto scritto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Il patto si scioglie trascorsi tre mesi dalla notifica.
3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento del patto:
a) in caso di morte o susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti.
c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui la precedente comma.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima della annotazione di cui al comma precedente.
Art. 19
(Effetti personali dello scioglimento)
1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, i contraenti possono rivolgersi al giudice al fine di ottenere l’affidamento dei figli minori comuni a entrambi e la determinazione di un assegno quale contributo per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario, secondo quanto previsto dall’articolo 155 del codice civile.
2. L’abitazione della casa familiare spetta di preferenza alla parte cui vengono affidati i figli comuni ai contraenti.
3. Il giudice ad istanza di parte può imporre al contraente tenuto a contribuire al mantenimento dei figli di prestare idonea garanzia reale o personale qualora sussista il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 155 del codice civile.
4 Si applicano altresì i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 156 del codice civile.
Art. 20
(Effetti patrimoniali dello scioglimento)
1. Con il patto civile di solidarietà i contraenti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto.
2. In ogni caso, qualora una delle parti versi nelle condizioni previste dall’articolo 438, primo comma, del codice civile, l’altra parte è tenuta a prestare gli alimenti fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto.
L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento il cui l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà.
SEZIONE IV – Disposizioni relative al Contraente straniero
Art. 21
(Modifiche al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”)
1. All’articolo 30 lettera b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o un patto civile di solidarietà”.
2. All’articolo 30 comma 1 – bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o al patto civile di solidarietà”.
3. All’articolo 30 comma 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” dopo la parola “matrimonio” è aggiunto: “o del patto civile di solidarietà”.
Art. 22
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 – bis. Il contraente, straniero o apolide, di un patto civile di solidarietà con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, sempreché in tale periodo non sia intervenuto lo scioglimento o l’annullamento del patto stesso”.
CAPO III
Disposizioni comuni al patto civile di solidarietà e all’unione di fatto
Art. 23
(Legge sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
1. Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, il contraente di un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da una unione di fatto sono equiparati al componente della famiglia.
Art. 24
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)
1. Le parti unite da un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da un’unione di fatto hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi relativi all’assistenza in ambito sanitario e penitenziario.
Art. 25
(Interdizione, inabilitazione)
1. Le parti unite da un patto civile di solidarietà ovvero le persone legate da un’unione di fatto hanno gli stessi poteri che spettano al coniuge rispetto all’istanza per la promozione dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Art. 26
(Malattia e decisioni successive alla morte)
1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di fatto.
2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà ovvero dall’altro membro di una coppia legata da un’unione di fatto.
Art. 27
(Servizio militare)
1. Tutti gli esoneri, le agevolazioni, le dispense relative al servizio militare obbligatorio o volontario, e al servizio civile sostitutivo, connesse con l’appartenenza ad un nucleo familiare, sono estese, senza limite alcuno, ai contraenti il patto civile di solidarietà ovvero alle persone legate da un’unione di fatto.
Art. 28
(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. All’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente:
“In caso di morte del conduttore gli succede nel contratto il coniuge, gli eredi, i parenti, gli affini e il contraente superstite del patto civile di solidarietà ovvero l’altro membro di un’unione di fatto con lo stesso convivente al momento del decesso”.
Art. 29
(Modifiche al codice penale)
1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell’altro contraente di un patto civile di solidarietà, ovvero della persona legata da un’unione di fatto”.
2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 – bis, 372, 373, 374, e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto, il contraente di un patto civile di solidarietà o il membro di un’unione di fatto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”.
Art. 30
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All’articolo 199, primo comma, del codice di procedura penale il primo periodo è sostituito dal seguente:
“I prossimi congiunti, il contraente di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un’unione di fatto dell’imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre”.
Art. 31
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a un milione di Euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, e pari a 10 milioni di Euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2003 – 2005, sull’U. p. b. 7. 1. 3. 3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze allo scopo, parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2003 e 2004, e dell’accantonamento del Ministero degli Affari Esteri per l’anno 2005.
2. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.