Buone notizie per gli ambientalisti e per tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia del nostro ricco e prezioso patrimonio paesaggistico e ambientale. Il 16 settembre scorso, infatti, la
Cassazione Penale ha stabilito come le aree classificate dai piani paesaggistici con la dicitura
'paesaggio naturale' e
'paesaggio naturale di continuità' - che, nello specifico, sono in larga parte coperte da bosco - debbano essere sottoposte a
vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Un articolo che ricomprende tra i beni paesaggistici
"gli ulteriori immobili e le aree specificamente individuati ai termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156". Il
'Piano paesaggistico', lo ricordiamo, è una pianificazione urbanistico-territoriale redatta dalla
Regione, congiuntamente al
ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, allo scopo di tutelare, conservare e valorizzare alcune specifiche categorie di beni territoriali. Esso sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della regione di riferimento, in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici territoriali. Tale individuazione è basata sull'analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico-percettive del territorio ed è riconducibile alle tre configurazioni fondamentali dei diversi
'sistemi del paesaggio': naturale e seminaturale - cioè caratterizzato da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali -
agrario e, infine,
insediativo, ovvero interessato da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali. Ogni 'paesaggio', a sua volta, si articola in altri paesaggi: il sistema
'paesaggio naturale', ulteriormente articolato in
'paesaggio naturale' propriamente detto, 'paesaggio naturale agrario' e
'paesaggio naturale di continuità', prevede una specifica disciplina di tutela e d'uso per ogni categoria elencata. Relativamente al
'paesaggio naturale di continuità', quest'ultimo è costituito da aree di territorio con un elevato valore di naturalità, anche se parzialmente edificato o infrastrutturato. La
sentenza n. 37358 del 16 settembre scorso, assegnando anche gli immobili e le aree indicate negli atti di pianificazione alla categoria dei
'beni paesaggistici', in sostanza segna un importante traguardo nella difesa del nostro patrimonio paesaggistico e ambientale, conferendo immediata efficacia vincolante alle norme del
piano territoriale paesaggistico regionale.