Un recente rapporto della
World Bank, denominato
'Doing Business 2015', ha collocato
l'Italia al
56° posto (tra i 189 sistemi economici analizzati) nella classifica generale di
competitività e al
147° in riferimento all'efficacia della tutela coattiva dei
diritti dei contraenti. Quest'ultimo dato mostra un grave deterioramento del nostro ranking rispetto al
2014 (l'Italia occupava il
109° posto) oltre all'urgente necessità di riformare e semplificare il nostro ordinamento, al fine di offrire una tutela più efficace al
diritto di credito. Tra il
2009 e il
2014, infatti, in Italia sono fallite
75.175 aziende: uno dei valori più alti tra i Paesi dell'area
Ocse. Analizzando i numeri, appare evidente come, rispetto al
2009, i fallimenti di imprese nel nostro Paese siano
cresciuti del 66,3%, passando dai
9.383 del
2009 ai
15.605 del
2014. L'industria bancaria gestisce un elevato ammontare di crediti deteriorati, pari a
191,5 miliardi di euro. Gli effetti negativi sulla dotazione patrimoniale delle banche, derivanti dall'accumulo di
crediti 'anomali', sono stati sottolineati da diverse istituzioni e dalla stessa
Unione europea. È palese, in particolare, come lo
'smobilizzo' dei
crediti deteriorati sia cruciale per consentire alle banche di liberare risorse da destinare al finanziamento dell'economia. Compiere passi avanti in questa direzione costituisce, dunque, un fattore fondamentale per
'agganciare' la ripresa in atto.IL LENTO PROCESSO RIFORMATOREIl sistema concorsuale italiano è stato oggetto di un lento e complesso processo riformatore nell'ultimo decennio. Tra gli obiettivi conseguiti si possono annoverare:
a) una maggiore flessibilità delle procedure concorsuali classiche;
b) l'introduzione di strumenti di composizione negoziale della crisi;
c) la mitigazione dei rischi portati dall'azione revocatoria fallimentare per i soggetti che intrattengono relazioni economiche e finanziarie con l'impresa in difficoltà;
d) il superamento dell'approccio punitivo nei confronti del fallito. Tali sforzi compiuti, tuttavia, non sono ancora sufficienti. Appare infatti imprescindibile intervenire in maniera incisiva sulle normative, per meglio bilanciare le tutele offerte nelle procedure concorsuali; incentivare l'efficacia degli strumenti di risanamento; razionalizzare, snellire, degiurisdizionalizzare e rendere meno onerose le modalità di liquidazione dei beni immobili, nonché quelle di escussione delle garanzie. Ciò anche al fine di recepire quanto prescritto agli Stati membri dalla
Raccomandazione Ue del 12 marzo 2014 n. 135, denominata
'On a new approach to business failure and insolvency'.LE NOVITA' NORMATIVEIl Governo, alla luce delle ripetute istanze manifestate dalle parti coinvolte, ha emanato due decreti legge:
a) il Dl del 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162;
b) il Dl del 27 giugno 2015 n. 83, a sua volta convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132. Il primo di questi due provvedimenti reca il titolo:
'Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile'. Tale normativa, che ha introdotto istituti eterogenei volti, come recita la stessa intitolazione, alla cosiddetta
'degiurisdizionalizzazione' del contenzioso civile, rappresenta un primo parziale intervento di riforma della giustizia civile. Oltre a ciò, La nuova legge introduce:
1) misure che facilitano l'accesso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie prima dell'introduzione del processo ovvero a processo pendente;
2) misure tendenti più in generale a garantire una maggior efficienza e celerità ai processi di cognizione ed esecuzione;
3) disposizioni eterogenee in materia di 'tutela del credito'. La seconda norma, invece, cioè il
decreto n. 83/2015 intitolato
'Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria', contempera diverse esigenze e istanze provenienti dal mondo imprenditoriale e dalle istituzioni internazionali, prime fra tutte il
Fondo monetario internazionale e la
Commissione europea. Le istanze di certezza delle regole, soprattutto nell'ambito delle procedure concorsuali, in effetti erano state manifestate da più parti e da diverse tipologie di creditori. Il decreto tiene in debita considerazione anche le esigenze delle imprese in crisi, incentivando ulteriormente i periodi di moratoria da parte dei creditori, l'accesso al credito durante il concordato preventivo e gli
'accordi di ristrutturazione'.LA COMMISSIONE RORDORF E LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALII contenuti del provvedimento appaiono altresì compatibili con il complessivo progetto di riforma della disciplina dell'insolvenza, attualmente in discussione presso una Commissione istituita in seno al
ministero della Giustizia e presieduta dal dottor
Renato Rordorf: la cosiddetta
'Commissione Rordorf'. Distinte appaiono le finalità e i contenuti: innanzitutto, il Dl n. 83 del 2015 presenta quei caratteri di necessità e urgenza d'intervento utili a correggere da subito aspetti la cui risoluzione non può più essere procrastinata. Il progetto di riforma della
Commissione Rordorf manifesta, invece, caratteri di sistematicità del diritto concorsuale tali da non potersi considerare concorrente con il Dl n. 83 del 2015. Bisogna vieppiù sottolineare come le misure previste dal provvedimento esecutivo suano volte a:
I) accelerare i tempi di recupero dei crediti;
II) semplificare e migliorare le procedure;
III) favorire la più rapida ed efficace soddisfazione dei creditori, anche attraverso il potenziamento del ruolo di questi nell'ambito dei processi di risanamento dell'impresa;
IV) aumentare la flessibilità delle ristrutturazioni stragiudiziali;
V) introdurre meccanismi di velocizzazione delle vendite esecutive e di misure volte a salvaguardare il valore dell'impresa in crisi o dei beni oggetto di vendita forzata. Sono inoltre presenti nella norma una serie di interventi in materia di procedure concorsuali:
1) alcune modifiche migliorative sulla finanza interinale finalizzate a favorirne la concessione mediante l'autorizzazione del Tribunale, in caso di necessità, facilitando così l'accesso al credito per l'impresa;
2) introduce lo strumento dell'accordo di ristrutturazione, che produce effetti nei confronti di tutti i creditori, bancari e finanziari, secondo il quale viene applicata una moratoria e/o una
'falcidia' del valore nominale del credito a tutti i creditori bancari e finanziari, laddove più del
75% di questi soggetti abbiano aderito all'accordo. La nuova norma introdotta dal Governo, infine, prevede una durata massima della liquidazione nel fallimento
(2 anni) e la responsabilizzazione dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali, migliorando al contempo le prospettive di recupero del credito (offerte e proposte concorrenti nel concordato preventivo).
INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVEIl provvedimento dell'esecutivo reca anche una serie di modifiche verso quelle disposizioni del codice di procedura civile in materia di disciplina delle procedure esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi) volte ad accelerare le operazioni di vendita dei beni esecutati, migliorandone il valore di 'realizzo'. Nello specifico, si segnalano quelle in tema di:
a) rafforzamento del ricorso alla vendita senza incanto;
b) successo della vendita coattiva;
c) obbligo della delega delle operazioni di vendita;
d) determinazione del valore dell'immobile avuto riguardo al valore di mercato;
e) riduzione dei termini ed eliminazione di alcune fasi processuali.
NUOVE REGOLE FISCALI E CONCLUSIONIIl Governo ha infine introdotto nuove regole fiscali per la deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti verso la clientela. Infatti, viene rimosso quello sfavorevole trattamento fiscale
(Ires e Irap) delle rettifiche di valore e perdite su crediti, che ha rappresentato uno dei principali svantaggi competitivi nei confronti delle banche europee, le quali operano nell'Unione bancaria europea sottraendo risorse da destinare al finanziamento dell'economia. E' prevista, infatti, dal periodo d'imposta 2015, la deducibilità immediata dal reddito imponibile delle rettifiche di valore su crediti verso la clientela (rispetto alla precedente deduzione dilazionata in più esercizi: 18 anni fino all'esercizio 2012, 5 dal 2013). In particolare:
1) in via transitoria, la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite sui crediti iscritte nel bilancio relativo all'esercizio 2015 risulta limitata al 75 per cento del loro ammontare;
2) le svalutazioni e le perdite sui crediti verso la clientela relative al restante 25% e le svalutazioni/perdite non ancora dedotte nei precedenti periodi d'imposta (ossia i 18esimi e i quinti non ancora dedotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014) sono deducibili sulla base di specifiche percentuali che portano, al 2025, all'azzeramento dello stock delle rettifiche di valore. In buona sostanza, il nuovo regime realizza finalmente una piena equiparazione degli intermediari italiani, rispetto a quelli delle altre banche europee. Questa equiparazione è stata ottenuta salvaguardando il gettito erariale. Il
decreto n. 83 del 2015 prevede, cioè, un regime transitorio che, grazie alla rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile delle rettifiche sui crediti pregresse o non dedotte, assicura la compensazione tra le maggiori deduzioni annue per il riconoscimento immediato delle rettifiche su crediti, mentre le minori deduzioni delle rettifiche pregresse (rimodulazione temporale del loro riconoscimento fiscale con le modalità e i tempi previsti dal regime transitorio). Insomma, le misure previste nel
decreto legge n. 83 del 2015 potranno contribuire in maniera sostanziale a sostenere l'intero sistema economico italiano, favorendo il risanamento delle imprese in crisi, nonché incrementando il mercato del credito.
(Fonte dati: Abi - Associazione bancaria italiana)