In questo servizio, abbiamo cercato di sintetizzare le regole di comportamento da tenere sino al 3 aprile 2020, a causa della situazione di emergenza nazionale generata dal
Coronavirus/Covid 19. La novità principale del
decreto del
presidente del Consiglio dell'11 marzo 2020 è la chiusura, fino al
25 marzo, su tutto il territorio nazionale, di tutte le
attività di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e via dicendo) e di tutti i
negozi, tranne quelli di alcune categorie espressamente previste. In particolare, restano aperti i negozi di
prodotti alimentari, le
farmacie, le
parafarmacie, le
edicole, le
tabaccherie, i
bar e i punti di
ristorazione nelle
aree di servizio stradali e autostradali, i
negozi di prima necessità o di
servizi alla persona elencati negli
allegati 1 e
2, consultabili sul sito del
ministero della Salute. Inoltre, sempre fino al
25 marzo, il decreto prevede che i presidenti delle Regioni possano ridurre i servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, per effettuare le dovute sanificazioni e assicurare i livelli essenziali di servizio. Allo stesso modo, il
ministro delle Infrastrutture e Trasporti potrà disporre la cancellazione o la riduzione dei servizi di trasporto via
pullman, treno, aereo o
nave. Per effetto del
Dpcm del 9 marzo 2020, le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono entrate in vigore dalla data del
10 marzo, fino al
3 aprile. Non sono più previste
'zone rosse'. Le limitazioni previste nel precedente
Dpcm del 1° marzo scorso, con l'istituzione di specifiche
'zone rosse', sono cessate. Con il
Dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.
SpostamentiSi deve evitare il più possibile di
uscire di casa. Si può uscire per andare al
lavoro, per
ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio,
l'acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo anche mediante
autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati in dotazione alle forze di Polizia statali e locali. La
veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il
"divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a
quarantena o risulti
positivo al virus. Il decreto del governo non cambia nulla di quanto già previsto da quelli precedenti in merito agli spostamenti: valgono le norme e i chiarimenti già indicati. I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all'interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze di lavoro o
di salute, ovvero
di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione. Se si risiede in un comune e si lavora in un altro, lo spostamento provato è giustificato per
esigenze lavorative. Per chi ha sintomi da
infezione respiratoria e
febbre superiore ai
37,5 gradi si raccomanda fortemente di
rimanere in casa, contattare il proprio
medico e limitare al massimo il
contatto con altre persone. È sempre possibile uscire per andare al
lavoro, anche se è consigliato
lavorare a distanza, ove possibile, oppure prendere
ferie o
congedi. Con la formula delle
'comprovate esigenze lavorative', utilizzata nel decreto, s'intende che si deve essere in grado di
dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l'autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui
non veridicità costituisce
reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria
necessità lavorativa. Sarà cura delle autorità
verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni. I
lavoratori 'transfrontalieri' potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il
posto di lavoro e
tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il
motivo lavorativo di spostamento con qualsiasi mezzo.
Ci saranno controlli: in presenza di regole uniformi sull'intero territorio nazionale, non ci saranno
posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La
Polizia municipale e le
forze di Polizia, nell'ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull'osservanza delle regole. Chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per
esigenze lavorative, situazioni di
necessità o
motivi di salute. Si potrà sempre uscire per acquistare
generi alimentari e non c'è alcuna necessità di accaparrarseli ora, poiché saranno sempre disponibili. È consentito fare
attività motoria all'aperto, purché non in gruppo. E' possibile recarsi ad
assistere gli anziani non autosufficienti, poiché si tratta di una condizione di necessità, ricordando che gli
anziani sono le persone più
vulnerabili e, quindi, è necessario proteggerle il più possibile dai contatti.
Parchi e
giardini pubblici possono restare
aperti per garantire lo svolgimento di
sport e
attività motorie all'aperto, come previsto
dall'articolo 1 comma 3 del Dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro. Gli spostamenti per raggiungere i
figli minorenni presso l'altro genitore o, comunque, presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. E' possibile uscire di casa per
gettare i rifiuti, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. E' inoltre possibile uscire con il proprio
animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Le
visite dal veterinario sono consentite solo per
esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su
prenotazione degli appuntamenti, garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale:
guanti in lattice e
mascherina. Per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria è consentito l'uso della
bicicletta. E' concesso svolgere attività sportiva o motoria all'aperto
anche in bicicletta, purché sia osservata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
TrasportiPer il
transito delle merci non è prevista alcuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere
trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come
un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Allo stesso modo, anche i
corrieri delle merci possono circolare. Non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci. Per il
trasporto pubblico non di linea, i
presidenti delle Regioni possono intervenire programmando limitazioni del
trasporto pubblico locale, anche
non di linea, per
interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il
ministero delle Infrastrutture e Trasporti può, a tali fini, intervenire su servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.
LavoroLa modalità di
'lavoro agile' (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori. Sono previste
modalità semplificate e
temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente, prima dello stato d'emergenza sanitaria, non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.
Uffici e dipendenti pubbliciGli uffici pubblici rimarranno
aperti su tutto il territorio nazionale. L'attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono
fruibili on line. E' prevista comunque la
sospensione delle attività didattiche e
formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull'intero territorio nazionale, la messa a disposizione di
soluzioni disinfettanti per
l'igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque
aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione, ma la loro temporanea indisponibilità
non giustifica la chiusura dell'ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle. Il dipendente pubblico che ha
sintomi febbrili, qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della
quarantena o infetto da
Covid-19, non vedrà decurtati i propri giorni di
malattia ordinaria. Le nuove misure incentivano il ricorso allo
'smart working', semplificandone l'accesso. Compete, dunque, al
datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo
'smart working' al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un'istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.
ScuoleSino al 3
aprile 2020, è
sospesa la frequenza delle
scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di
attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Al fine di limitare rischi specifici di contatto, sono
sospese tutte le
attività socio-educative erogate nei confronti dei minori, quindi anche per bambini e ragazzi sopra i sei anni.
UniveritàSino al
3 aprile 2020 è
sospesa la frequenza delle
attività di formazione superiore, comprese le
università e le istituzioni di
alta formazione artistica musicale e
coreutica, di
corsi professionali, master e
università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l'attività di
ricerca. Le
sessioni d'esame e le
sedute di laurea potranno essere svolte ricorrendo, in via prioritaria, alle
modalità a distanza, o comunque adottando le precauzioni di natura igienico-sanitaria e organizzative indicate dal
Dpcm del
4 marzo; nel caso di
esami di profitto e
sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità. Corsi di
dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a
laboratori potranno essere erogati nel rispetto delle precauzionali
misure igienico-sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle
modalità a distanza. Anche in questi casi, particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità. Dalla sospensione sono
esclusi i corsi
post universitari connessi con
l'esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i
medici in
formazione specialistica e le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l'attività di ricerca. Per quanto riguarda i
progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti
istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.
Servizi socialiNei centri sociali per i quali è prevista la
sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali (disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i
centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale e altri), gli
empori sociali per persone in povertà estrema, i
centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i
centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l'altro, consulenze specialistiche, attività di
mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell'autorità giudiziaria e, infine, i
centri antiviolenza. Sono sospese soltanto le attività dei
servizi diurni con finalità meramente
ludico ricreative, di
socializzazione o
animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali al
diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche e altre), possono
proseguire la propria attività. Devono comunque garantire
condizioni strutturali e
organizzative che consentano il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Cerimonie, eventi e attività ricreativeSu tutto il territorio nazionale sono
sospese tutte le
manifestazioni organizzate, nonché gli
eventi in luogo pubblico o
privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico (quali, a titolo d'esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). Fino al
3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le
cerimonie civili e
religiose, compresi i
funerali. Pertanto, è sospesa anche la celebrazione della
messa e degli altri
riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la
religione islamica. Sono consentiti
l'apertura e
l'accesso ai
luoghi di culto, purché si evitino
assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro. Per i
teatri, i
cinema, i
musei, gli
archivi, le
biblioteche e altri luoghi della cultura è prevista la loro
chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale. Le
attività ricreative dedicate alle
persone anziane autosufficienti sono sospese.
RiunioniSono vietate le
assemblee condominiali, a meno che non si svolgano con
modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere. Per le
assemblee di rinnovo di
organi elettivi in scadenza nelle
associazioni vale quanto specificato per le
assemblee condominiali. Esse pertanto sono
vietate, a meno che non si svolgano con
modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
TurismoSull'intero territorio nazionale gli
spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono
limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché gli
aeroporti e le
stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e
fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo. Poiché il
Dpcm 11 marzo 2020 ha sospeso tutte le attività di ristorazione e bar, gli
alberghi possono erogare tali servizi esclusivamente per le persone ivi alloggiate. Non compete alla struttura
turistico-ricettiva la
verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.
Agricoltura e pescaNon sono previste limitazioni per il trasporto di
animali vivi, alimenti per animali,
prodotti agroalimentari e della
pesca. Anche per gli
imprenditori agricoli e i
lavoratori agricoli anche stagionali non sono previste limitazioni alla loro attività lavorativa. Il decreto prevede, invece, la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore
agricolo, zootecnico o di
trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. La continuità dell'attività è garantita anche per il settore della
pesca.