Norme per contrastare l'acquisizione di prestazioni sessuali

Presentato il 30 maggio 2001
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 176

Art. 1.
1. Chiunque si avvale delle prestazioni sessuali offerte da soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero nei luoghi e nelle forme vietati ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con multa da lire un milione a lire 3 milioni.
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