LE RIFORME DEL GOVERNO

1 La deontologia giudiziaria diventerà materia di insegnamento di una nuova Scuola di Formazione Legale.
Un nuovo codice etico dovrà servire a tutelare l'immagine di indipendenza di giudici e pubblici ministeri.

2 Il Ministro di Grazia e Giustizia proporrà le priorità da seguire nell'esercizio dell'azione penale.
Il Parlamento valuterà e approverà la proposta di criteri generali di politica contro la criminalità e le ulteriori ed eventuali priorità previste.

3 Il governo intende attuare il principio del giusto processo attraverso la modifica del codice di procedura penale.
Verrà distinta l'attività investigativa della polizia giudiziaria dall'attività d'indagine del Pm e verranno specificati ex novo modi e termini di acquisizione delle notizie di reato da parte del Pm. L'applicazione delle misure cautelari personali diverrà decisione collegiale.

4 Pubblici ministeri e giudici, secondo il pacchetto di riforme approntato, dopo cinque anni di effettivo servizio possono rispettivamente passare a ruoli diversi tramite concorsi interni, con annessa quota di coscorso riservata agli avvocati per coprire il 10% dell'organico.

5 Uffici direttivi e tutte le distinte funzioni del magistrato dureranno solo per un periodo temporaneo di tre anni con possibilità di rinnovo per altri due.
Le promozioni o gli avanzamenti di carriera non dovranno eccedere il numero dei posti vacanti.
Anche i trattamenti economici saranno collegati a valutazioni finalizzate alle promozioni.

6 Infine, secondo Forza Italia è necessario attuare un coraggioso decentramento dei servizi di giustizia per la riorganizzazione degli uffici giudiziari, a capo dei quali occorre preporre un esperto, un manager, al fine di esonerare i magistrati da attività non coerenti con la propria professionalità.

LE OBIEZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

1 Il progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario presentato dal Governo, che segue la legge sul sistema elettorale del C.S.M., altera in maniera profonda l’equilibrio tra i poteri dello Stato disegnato dal legislatore costituente.

2 La legge sul CSM definitivamente approvata per la riduzione del numero dei componenti e priva di ogni razionale giustificazione, ostacolerà l’adempimento dei molteplici compiti attribuiti dalla Costituzione al Csm e renderà più difficile una effettiva funzione di tutela della autonomia ed indipendenza della magistratura.

3 Il nuovo sistema elettorale mortifica l’apporto della magistratura associata e delle sue articolazioni ideali alla formazione dell’organo di autogoverno e rischia per di più, stimolando la frammentazione delle candidature, di produrre risultati distorti e casuali.

4 Nella stessa linea di erosione del ruolo del Csm, quale delineato nel vigente modello costituzionale (art. 105 Cost) , si pone la proposta di legge delega al Governo per la riforma dell’Ordinamento Giudiziario.
Tale proposta si caratterizza, infatti, per la progressiva esaltazione, in chiave sostitutiva del C.S.M., della Corte di Cassazione. Nella prospettiva complessivamente derivante dalle nuove norme, la Cassazione diverrebbe di fatto nel corso degli anni un organo giudiziario in larga misura autocostituito secondo criteri di sostanziale cooptazione fortemente influenzata dal potere esecutivo.

5 Alla Cassazione, oltre al normale compito di decidere definitivamente ogni processo in quanto giudice di ultima istanza, sarebbe impropriamente attribuito anche il potere di incidere profondamente sugli sviluppi di carriera di ogni singolo magistrato e di determinare con largo anticipo i quadri dirigenti della futura magistratura.

6 Al Csm viene inoltre radicalmente sottratta la attività di formazione per attribuirla alla Cassazione.

7 Il disegno di legge delega al Governo per la riforma dell’Ordinamento Giudiziario si iscrive nella tendenza, avviata già nella precedente Legislatura, di privilegiare il ricorso ai decreti legislativi. In tal modo si sottrae materia di rilevantissimo spessore istituzionale ad un approfondito dibattito parlamentare, non surrogabile da quello sulla legge delega troppo spesso carente quanto a puntualizzazione dei criteri direttivi. Tale proposta, di grande impatto sulla Magistratura, è stata inoltre formulata senza un preventivo confronto con l’A.N.M., che pure viene pubblicamente sollecitata al dialogo con l’Esecutivo.

8 Il disegno restauratore di controllo verticistico della Magistratura, che riserva alla Cassazione un ruolo di predominio schiacciante all’interno della magistratura, è stato immeditamente contrastato con la massima fermezza proprio all’interno della Corte di Cassazione così come risulta dalla deliberazione assunta all’unanimità il 27 marzo u.s. dalla sezione presso la Corte Suprema dell’Associazione Nazionale Magistrati. Tale presa di posizione costituisce uno splendido esempio di dignità istituzionale del quale l’intera magistratura associata può essere fiera, e dimostra inequivocabilmente che né in quella, né in altre sedi giudiziarie è possibile trovare sensibilità disposte al compromesso ed all’ambiguità dei ruoli.

9 I Consigli giudiziari, che dovrebbero essere potenziati per realizzare un opportuno decentramento secondo le linee proposte dal CSM e dotati di adeguata rappresentatività, vengono invece ristrutturati con una presenza addirittura minoritaria di magistrati eletti.
L’Anm, mentre ribadisce la utilità del concorso della Avvocatura e degli enti locali, a vario titolo interessati, nella gestione dei servizi dell’amministrazione della giustizia, conferma la sua contrarietà alla partecipazione dei componenti ”laici” nelle delibere relative allo status dei magistrati.

10 La prospettata separazione delle funzioni dei giudici e dei PM è realizzata con un meccanismo di incompatibilità così rigido ed eccessivo da prefigurare in pratica una vera e propria separazione delle carriere.

11 L’Associazione Nazionale Magistrati respinge fin d’ora ogni accusa di preconcetta negazione dell’opportunità di ricercare nuovi moduli organizzativi e previsioni ordinamentali che possano contribuire a migliorare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, ma esprime il suo fermo dissenso per ogni soluzione improntata al ripristino di inutili verticismi e gerarchie, potenzialmente dannose per la libertà di giudizio di ogni magistrato, che è e deve rimanere soggetto, anche di fatto e non solo di diritto, esclusivamente alla legge.

12 La magistratura associata è mobilitata in difesa dell’indipendenza della magistratura, del ruolo del Csm, del disegno costituzionale che vuole i magistrati distinti solo per funzioni e soggetti soltanto alla legge, quale strumento essenziale di garanzia dei diritti dei cittadini.
All’esito della iniziativa odierna e delle assemblee distrettuali che si terranno nella prossima settimana con la partecipazione di esponenti della cultura giuridica, dell’università, del foro e dei rappresentanti politici locali è convocata in Roma per il prossimo 20 aprile alle ore 10 la assemblea nazionale dell’ANM per valutare le ulteriori iniziative che si renderanno necessarie.

13 La disciplina delineata dalla delega ripropone vecchi modelli di controllo verticistico della Magistratura in contrasto con il precetto costituzionale che vuole i Magistrati distinti solo per funzioni.
A tale riguardo, nulla di più significativo può aggiungersi a quanto osservato dalla sezione della A.N.M. presso la Corte di Cassazione nel documento approvato all’unanimità il 27 marzo u.s.: “Attribuire alla Cassazione la finzione di vertice della magistratura è erroneo dal punto di vista costituzionale e costituisce una regressione rispetto alla concezione della Cassazione che si è progressivamente e positivamente affermata nell’ultimo mezzo secolo, durante il lungo e faticoso cammino verso l’inveramento del dettato costituzionale.
Nell’ordinamento costituzionale, infatti, la Cassazione rappresenta il vertice del sistema delle impugnazioni ed è solo in ragione, nell’ambito e come effetto naturale di questa sua funzione giurisdizionale che è ad essa demandato non solo il compito di assicurare il rispetto del giusto processo, ma anche lo svolgimento della funzione di nomofilachia, intesa come sintesi delle diverse soluzioni interpretative e come orientamento verso consapevoli convergenze nell’interpretazione del diritto da parte degli stessi giudici di merito, con i quali la cassazione si pone in libero e proficuo rapporto dialogico. In questo sistema, nel quale ciascun giudice - sia esso di legittimità o di merito e soggetto soltanto alla legge ed è quindi tenuto a non assoggettarsi ad alcun’altra autorità, esterna o interna all’ordine giudiziario, il risultato della tendenziale uniformità (e quindi della prevedibilità e della certezza) nell’interpretazione del diritto è rimesso soltanto, per un verso, alla collocazione della cassazione nel sistema delle impugnazioni e, per altro verso, alla sua autorevolezza culturale e alla persuasività delle sue sentenze: attribuire alla Corte una qualunque posizione di supremazia ordinamentale o organizzativa, una qualunque capacità di influire sulla “carriera” dei giudici, un qualunque ruolo incidente sulla loro formazione professionale, significherebbe creare condizionamenti tali da alterare gravemente il principio di autonomia e di indipendenza dei giudici di merito.
Soggette al controllo della cassazione sono e debbono rimanere soltanto le sentenze e non anche i giudici che le hanno emesse.”

14 Altre sono le riforme necessarie per la Corte di Cassazione.
E’ infatti opinione ormai unanimemente condivisa e peraltro autorevolmente sostenuta dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario che occorra operare incisivamente sulla disciplina processuale e sugli aspetti organizzativi per restituire appieno alla Corte di Cassazione il suo ruolo specifico di giudice supremo di legittimità; in tal senso appare assolutamente indispensabile un intervento normativo che incida sui motivi di ricorso, introducendo dei filtri di ammissibilità ed evitando lo sconfinamento nel riesame del merito. Del tutto diversa è la logica che traspare dal disegno di legge: in proposito sono emblematiche sia le scelte di accentramento dell’attività di formazione presso la Cassazione che viene perciò distratta dai compiti suoi propri, sia la creazione di una commissione speciale per le funzioni di legittimità sostanzialmente scelta dal Ministro della giustizia al quale viene attribuita un’anomala facoltà di indicare la rosa dei candidati a farne parte.

15 Il C.S.M. viene privato di ogni competenza in materia di organizzazione e formazione, distruggendosi, tra l’altro, la formazione decentrata. Deve al riguardo rimarcarsi che una piana ed obbiettiva ricognizione della realtà degli ultimi anni ci presenta un’offerta formativa ancora insufficiente e perfettibile, ma non certo “occasionale e frammentata” come affermato nella relazione al progetto di legge. Trattasi di attività programmata con largo anticipo, articolata sui temi tradizionali dell’interpretazione e dell’applicazione della legge sostanziale e processuale, ma attenta anche ai profili pratici ed organizzativi, alle problematiche deontologiche, all’approccio interdisciplinare e comparato.
La formazione proposta dal progetto di legge delega con le sue rigidità e preclusioni nella frequenza cadenzata per trienni costituisce un netto arretramento rispetto alla situazione attuale.
In ogni caso, l’attività di formazione iniziale e di aggiornamento professionale, che è profondamente incidente sull’indipendenza del magistrato, deve necessariamente, nel vigente modello costituzionale, fare capo al C.S.M.

16 Il sistema a “ruolo aperto”, in base al quale si consente a ciascun magistrato idoneo di conseguire la qualifica superiore ed il corrispondente trattamento economico, pur continuando a svolgere le funzioni alle quali era in precedenza destinato, rappresenta il risultato finale del percorso legislativo rivolto all’attuazione del precetto costituzionale, in base al quale i magistrati si distinguono fra di loro soltanto per la diversità delle funzioni esercitate. Detto sistema ha consentito di assicurare l’indipendenza interna ed esterna dei magistrati, che rappresenta non un privilegio corporativo, ma una garanzia per l’intera collettività. Occorre peraltro, come l’A.N.M. ha già tempo sottolineato, portare a compimento questa riforma introducendo adeguate e costanti forme di controllo della professionalità.
Viceversa in un sistema gerarchico basato su una rigida selezione dei candidati meritevoli di accedere ai gradi più alti della giurisdizione attraverso esami e concorsi, quale era quello prefigurato dall’ordinamento giudiziario prima dell’approvazione delle leggi che hanno abolito la ed al quale sembra rifarsi il testo del progetto di legge delega, non vi sarebbe stato spazio e riconoscimento per l’impegno professionale di tanti magistrati che hanno potuto dedicarsi con passione al loro lavoro, senza preoccuparsi di “far carriera”, conseguendo importanti risultati in settori vitali per la collettività quali la difesa delle Istituzioni dal terrorismo, dalla criminalità organizzata, dai diffusi fenomeni di corruzione, la tutela dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro.

17 L’indennità speciale riservata ai magistrati investiti di funzioni di legittimità, impropriamente denominata “di trasferta”, si configura invece come una vera e propria indennità di funzioni. La Magistratura respinge con sdegno il disegno di suscitare divisioni corporative interne, mentre il Governo si sottrae alla responsabilità di assicurare la perequazione economica in un quadro globale ed unitario.
L’introduzione di una vera indennità di trasferta sarebbe invece auspicabile nella finalità di incentivare l’accesso alla Cassazione di magistrati provenienti anche dalle sedi più lontane da Roma.

18 La delineata prospettiva di separazione delle funzioni è realizzata nel disegno di legge in modo tale da creare il rischio che possa dar luogo, in realtà, ad una sostanziale vera e propria separazione delle carriere e non soltanto a garantire una migliore specializzazione ed un più elevato livello di professionalità specifica nei magistrati chiamati ad adempiere all’uno o all’altro ruolo.
L’osmosi tra le diverse funzioni, con la possibilità di sistematico passaggio dei magistrati dall’una all’altra agevolato dall’unicità della carriera, è presupposto indispensabile per garantire la finalizzazione esclusiva dell’attività degli uffici del pubblico ministero alla ricerca della verità.
Certo, deve essere salvaguardata l’esigenza di assicurare che il passaggio dall’esercizio di una funzione all’altra non avvenga con modalità ed in un contesto tale da poter anche solo ingenerare il dubbio che possa derivarne un’influenza negativa sull’esercizio della nuova funzione. Ma la soluzione adottata nel progetto di legge che prevede l’incompatibilità a livello distrettuale e la estende al distretto previsto dall’art. 11 c.p.p. appare eccessiva e quindi inutilmente penalizzante per i magistrati che volessero cambiare funzioni.
Sufficiente appare, invece, la previsione di un’incompatibilità al passaggio di funzioni all’interno dello stesso circondario; l’incompatibilità non ha poi ragion d’essere nelle ipotesi in cui dalle funzioni requirenti si acceda alle funzioni giudicanti civili.
La norma proposta, inoltre, non detta alcuna disciplina transitoria e non precisa la durata massima dell’incompatibilità, che dovrebbe essere ancorata al termine di legittimazione ad un nuovo trasferimento previsto dall’ordinamento giudiziario.

19 I Consigli Giudiziari che dovrebbero essere potenziati per realizzare un opportuno decentramento secondo le linee proposte dal C.S.M. e dotati di adeguata rappresentatività, vengono invece strutturati con una presenza addirittura minoritaria di magistrati eletti.
L’ANM, mentre ribadisce di ritenere utile il concorso dell’Avvocatura e degli enti locali a vario titolo interessati nella gestione dei servizi dell’amministrazione della giustizia, conferma la sua contrarietà alla partecipazione dei componenti “laici” nelle delibere relative allo status dei magistrati. Non vale la sintonia fra C.S.M e Consigli Giudiziari, richiamata come criterio guida nella relazione che accompagna il progetto di legge delega, per giustificare tale partecipazione, poiché i componenti laici del C.S.M. sono, per il rilievo dell’incarico, per le incompatibilità che ad esso si accompagnano, per il rilievo costituzionale dell’organo che provvede alla loro nomina, disancorati da interessi locali o di categoria.
La sintonia fra C.S.M. e consigli giudiziari viene poi anche disattesa dallo stravolgimento del rapporto numerico fra membri togati e membri laici dei Consigli Giudiziari (i togati sono 5, 3 titolari e due supplenti, i laici 7, 4 titolari e tre supplenti) ed essendo prevista con riferimento all’elettorato passivo un anzianità minima di taluni dei membri togati.

20 Va invece valutata positivamente la previsione di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie da sempre auspicata dalla Magistratura associata anche con proposte specifiche e da ultimo sollecitata dal C.S.M. nel parere formulato sul d.d.l. n. 2229/C recante “Modifiche urgenti al codice di procedura civile” (delibera del 2 1/2/02), sempreché essa venga attuata sulla base del criterio delle effettive necessità del “servizio giustizia”, al fine di ottenere un’equa distribuzione delle risorse sul territorio.
Analogamente positiva appare la prevista introduzione della temporaneità degli incarichi direttivi, richiesta storica della Magistratura Associata.

21 In aggiunta a quanto in proposito previsto appare auspicabile la previsione di nuovi parametri valutativi ai fini del conferimento degli incarichi direttivi che tengano conto, oltrechè dell’anzianità, del merito e della specifica attitudine a ricoprire l’incarico richiesto.

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