Valentina UghettoÈ dello scorso 4 luglio 2022, la sentenza del Consiglio di Stato che, in sede giurisdizionale (sezione sesta), ha respinto il ricorso dei dirigenti scolastici e ordinato che la sentenza medesima venisse eseguita dall'autorità amministrativa. In poche parole, dalla dirigenza si torna ai ruoli di appartenenza. Gli appellanti, professori di ruolo dell’amministrazione scolastica statale, avevano partecipato al concorso, a fronte del mancato superamento dei test pre-selettivi, dai quali era stata dedotta l’illegittimità delle operazioni stesse, lamentando la violazione dei principi generali in materia concorsuale, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 7, comma 2 bis, del d.P.R. n. 487/94, per avere l’amministrazione ammesso a partecipare alla prova scritta un numero di candidati eccessivamente ristretto, mediante una prova preselettiva tesa a verificare in maniera meramente nozionistica la loro preparazione, determinando una soglia di sbarramento eccessivamente e arbitrariamente elevata. Con decreto cautelare del Consiglio di Stato n. 6003/2018, confermato con ordinanza collegiale n. 176/2019, gli appellanti venivano pertanto ammessi “con riserva” a partecipare alle prove scritte in un’apposita sessione suppletiva. L’esito positivo delle prove, secondo i ricorrenti, avrebbe consolidato il diritto alla nomina in ruolo, in virtù dell’idoneità concorsuale conseguita. Con successive motivazioni aggiunte, i ricorrenti impugnavano le determinazioni conclusive del procedimento concorsuale, stante il mancato riconoscimento del consolidamento del loro ‘status’ di candidati, in ragione del superamento delle prove concorsuali (il cosiddetto: principio di assorbimento, ndr). Sicché, l’esito positivo delle prove scritte e orali del concorso al quale il candidato era stato ammesso con riserva non vale ad assorbire l’effetto preclusivo del provvedimento di non ammissione emesso all’esito del mancato superamento della prova preselettiva. L’effetto preclusivo del mancato superamento della prova preselettiva comporta che i ricorrenti-appellanti non abbiano interesse a chiedere di verificare, in applicazione del principio di conservazione degli atti, la possibilità del loro eventuale inserimento in graduatoria, divenuta a esaurimento ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 162. Il comitato 'Trasparenza è Partecipazione', che in questi anni ha sempre cercato di far venire a galla la verità, anche se scomoda, sia da parte delle istituzioni, sia da parte della politica, oggi si chiede perché il Tar abbia concesso loro la sospensiva - e quindi la possibilità di affrontare le prove con riserva dovuta all'esito del processo nel merito - mentre la stessa 'chance' non sia stata data anche a ricorrenti allo scritto, i quali chiedevano l’orale con riserva (con preselettiva superata)? Perché quando hanno stilato la graduatoria e questi, benchè asteriscati, sono divenuti dirigenti scolastici? Erano 'asteriscati' e sono entrati con riserva, ma hanno firmato atti, uno tra tutti gli esami di Stato, che oggi diverrebbero nulli. Come pensa, ora, il ministero di correre ai ripari? Sono tante le domande e i dubbi che vengono alla mente. Soprattutto, resta l’amarezza di un concorso gestito male.





Lascia il tuo commento

Nessun commento presente in archivio