La grazia è un atto di clemenza individuale che condona, in tutto o in parte, una pena, oppure la commuta in una diversa sanzione stabilita dalla legge.
Essa non estingue eventuali pene accessorie, a meno che queste non vengano espressamente citate nel provvedimento.
La grazia può essere concessa formalmente solo dal Capo dello Stato, su domanda o mediante atto spontaneo.
La domanda - secondo quanto stabilito dall’articolo 681 c. p. p. -, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto, o dal convivente o dal tutore o dal curatore, ovvero da un avvocato o procuratore legale.
Deve essere diretta al Presidente della Repubblica e presentata al ministro di Grazia e Giustizia, al quale poi spetta il compito di controfirmare il decreto presidenziale.
Se il condannato è detenuto, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale poi, acquisiti tutti gli elementi di giudizio e le osservazioni del procuratore generale della Corte d'Appello del suo distretto, la trasmette al Guardasigilli con annesso parere motivato.
In assenza di domanda o di proposta, la grazia può essere concessa d’ufficio, ma soltanto attraverso atto di clemenza spontaneo del Presidente della Repubblica.
Essa può inoltre essere condizionata o limitata (riduzione della pena), oppure totale e incondizionata.
In ogni caso, riguarda solamente le sentenze già passate in giudicato.
Marco Pannella e il movimento dei Radicali italiani, hanno più volte posto in questi anni il problema dell'interpretazione effettiva del potere di grazia del Presidente della Repubblica italiana.
Tuttavia, rispondendo a quanto affermato proprio da Marco Pannella e dal giurista Giuseppe Rossodivita, che nei mesi scorsi hanno sottolineato agli organi di informazione l'esistenza dell'articolo 681 del Codice di procedura penale, che esplicitamente farebbe riferimento alla possibilità di concedere la grazia anche "in assenza di domanda o proposta", il Quirinale ha emesso un comunicato teso a ribadire che "gli uffici del Quirinale non hanno mai sostenuto che, ai fini della concessione della grazia, sia indispensabile la domanda del soggetto interessato o degli altri soggetti abilitati: infatti, l'art. 681, comma quarto, del C.P.P. prevede espressamente che la grazia possa essere concessa anche in assenza di domanda o di proposta (dell'ufficio del magistrato di sorveglianza). Altrettanto esplicitamente l'art. 89, primo comma, della Costituzione, stabilisce che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità: pertanto, in mancanza del consenso del ministro della Giustizia a voler controfirmare l'eventuale decreto presidenziale di concessione della grazia, non è costituzionalmente possibile emanare il suddetto decreto presidenziale, in quanto sarebbe "non valido".
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