PROGETTO DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Art. 1.
(Interventi di prevenzione).
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, promuove ogni iniziativa diretta a rimuovere le cause di ordine economico, sociale e culturale che favoriscono la pratica della prostituzione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con leggi da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuovono iniziative di sostegno, studio e comunicazione finalizzate alla prevenzione della prostituzione ed al reinserimento delle persone che intendono lasciare tale attività.
Art. 2.
(Esercizio della prostituzione).
1. La prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietata.
2. I soggetti maggiorenni che in piena libertà ed autonomia decidono di esercitare la prostituzione possono svolgere tale attività previa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, che rilascia apposita ricevuta. Le autorità di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di segnalare le attività denunciate ai presìdi sanitari ed agli uffici della Amministrazione finanziaria competenti.
3. Chiunque è colto nell'atto di praticare la prostituzione, secondo le modalità di cui al comma 1, è punito con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni. In caso di recidiva il responsabile è altresì punito con la reclusione da uno a tre anni.
4. Chiunque si avvale dell'attività di prostituzione svolta in violazione della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
5. L'esercizio della prostituzione è compreso tra le attività di cui agli articoli 2083 e 2202 del codice civile ed alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 3.
(Non punibilità dell'esercizio della prostituzione in dimora comune).
1. Non è punibile ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, per esercitare la prostituzione, utilizza una privata dimora, di cui ha la legittima disponibilità, in comune con non più di due soggetti dediti alla medesima attività ed assieme agli stessi dispone di beni mobili, immobili e di servizi in comune.
Art. 4.
(Non punibilità per l'ospitalità senza fini di lucro).
1. Non è punibile ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 3), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chiunque, proprietario di casa mobiliata, ivi esercitando direttamente la prostituzione, ospita anche abitualmente e senza fini di lucro un'altra persona che, all'interno del medesimo locale, è dedita individualmente alla prostituzione.
Art. 5.
(Esclusione del reato di favoreggiamento).
1. Non costituisce reato di favoreggiamento, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, l'attività, in qualsiasi forma prestata, e senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti che esercitano la prostituzione.
Art. 6.
(Accertamenti sanitari).
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari periodici sono obbligatori per chi intende svolgere l'attività di prostituzione, sono disposti dalle autorità di pubblica sicurezza su denuncia di chi intende praticare tale attività e sono effettuati dai presìdi e dai servizi pubblici territoriali.
Art. 7.
(Adempimenti tributari).
1. Chiunque esercita la prostituzione ai sensi della presente legge è tenuto al rispetto ed alla applicazione delle vigenti norme dell'ordinamento tributario in relazione all'attività svolta.
Art. 8.
(Reati di sfruttamento della prostituzione).
1. Chiunque organizza o dirige, traendone profitto, la prostituzione altrui, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 25 milioni. E' punito con la medesima pena chiunque impedisce o tenta di impedire alla persona che esercita la prostituzione di desistere da tale attività. La condanna per tale reato comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e delle norme vigenti sull'estradizione.
2. Chiunque dà in locazione o cede a qualunque altro titolo un immobile a soggetti che esercitano la prostituzione, al fine di trarre profitto da tale attività, è punito con la medesima pena di cui al comma 1.
Art. 9.
(Aggravanti delle sanzioni).
1. Le pene di cui all'articolo 8 sono aumentate della metà:
a) se i reati sono commessi ricorrendo a violenza, minacce o altri mezzi coercitivi, all'inganno, con abuso di autorità o mediante altre pressioni tali che la persona che li subisce non abbia altra scelta effettiva e accettabile se non quella di cedervi;
b) se il fatto è commesso ai danni di persona minore, incapace o tossicodipendente;
c) se il colpevole partecipa ad associazioni per delinquere o, comunque, ne favorisce le attività;
d) se il colpevole è un ascendente, il coniuge, il fratello o la sorella oppure un convivente della persona indotta alla prostituzione;
e) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
f) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi con il colpevole rapporti di lavoro, di servizio, di affidamento o di cura.
2. Le pene di cui all'articolo 8, con le aggravanti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei confronti di chi organizza o sfrutta l'immigrazione clandestina al fine della prostituzione.
Art. 10.
(Confisca obbligatoria).
1. Nei confronti del condannato per i delitti di cui all'articolo 8 è sempre disposta la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o che ne costituiscono l'impiego.
Art. 11.
(Pubblicizzazione dell'attività).
1. E' vietata la pubblicità di attività di prostituzione con mezzi diversi dalla stampa.
2. E' vietata ogni forma di pubblicità dell'attività di prostituzione contraria alla pubblica decenza, con particolare riferimento alle forme di devianza o di violenza sessuale.
3. Chi viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni e con l'arresto da tre mesi a un anno. Alla medesima pena è soggetto il responsabile di mezzi di comunicazione che permette o favorisce le citate forme di pubblicità.
Art. 12.
(Reinserimento).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge, ai sensi dell'articolo 1, le forme di assistenza alle persone che intendono cessare l'esercizio della prostituzione e le iniziative dirette al loro reinserimento sociale, nonché ad altre forme di prevenzione della prostituzione, disponendo altresì:
a) l'istituzione di appositi centri di accoglienza, pubblici o privati;
b) interventi diretti a facilitare l'accesso dei soggetti di cui al presente comma a corsi di istruzione e di formazione professionale, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato;
c) iniziative di studio e di comunicazione;
d) corsi di formazione per operatori;
e) particolari iniziative a favore dei minori, sia ai fini del loro reinserimento che sotto forma di campagne di sensibilizzazione.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione ai Ministri dell'interno, della giustizia, della sanità e per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle possibili misure da adottare negli ambiti delle rispettive competenze.
Art. 13.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro dell'interno, sentiti i Ministri della giustizia, della sanità e per la solidarietà sociale, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 12, presenta annualmente al Parlamento una relazione concernente il fenomeno della prostituzione, i reati ad esso connessi, i profili sanitari e sociali e le iniziative dirette a rimuoverne le cause.
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