Abbiamo ricevuto dal Prof. Massimo Moscarini, presidente della Commissione SIGO (Società italiana ginecologi e ostetrici) per la PMA, il seguente documento, che volentieri pubblichiamo.

La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), nella discussione analitica della proposta di legge in corso in questi giorni sulla PMA, ritiene opportuno sottolineare e motivare alcune considerazioni come presupposto irrinunciabile per una seria e corretta gestione del problema riproduttivo:
a) La sterilità è una malattia vera e propria.
b) Le tecniche PMA, presidi terapeutici indispensabili, in molti casi, alla risoluzione del problema riproduttivo, devono essere eseguite nell’ottica della massima efficacia in termini di percentuali di gravidanza e della riduzione al minimo degli effetti collaterali, delle complicazioni e dei costi per la comunità.
c) L’attività PMA nei centri pubblici è supporto indispensabile alla didattica e alla formazione del personale sanitario.
d) La diagnosi prenatale, ed in particolar modo la diagnosi prenatale preimpianto è un diritto al quale ogni coppia a rischio di malattie genetiche e cromosomiche dovrebbe poter accedere.

La sterilità è una malattia vera e propria
Tale assunto è stato ribadito più volte dall’OMS, che intende per salute il pieno benessere fisico e psichico, e quindi comprende necessariamente anche la salute riproduttiva. La definizione di salute, enunciata al Cairo in occasione dell’United Nation’s International Congress (1994 ICPD document, A/conf.171/13) è stata cosi enunciata:
“A state of comfort physical, mental and social well-being in all matters relating to the reproductive system and to its function and progress”.
Inoltre, la sterilità non solo è una malattia caratterizzata da un disturbo funzionale causato da differenti patologie, ma è essa stessa fonte di alcuni disturbi della sfera psico-emotiva. La terapia causale di tali sindromi depressive, dipendenti dal mancato raggiungimento dei loro bisogni riproduttivi, sarà quindi la cura della sterilità, cioè l’eliminazione della causa scatenante.
Intesa in tal senso la sterilità e tutte le sue procedure diagnostiche e terapeutiche devono rientrare nei LEA. Il Ministro Sirchia nell’ambito di un workshop sulla formazione dei manager sanitari, ha dichiarato:
“Non è più pensabile che il sistema sanitario nazionale debba pagare tutto e a tutti; deve rimborsare soltanto le prestazioni che servono davvero alla salute”.
Tale affermazione aderisce perfettamente al concetto di sterilità.
D’altra parte, nelle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (allegato 1 del Decreto del Ministro della Salute del 22 Luglio 1996 nell’ambito dei LEA) sono citate come prestazioni erogate dal SSN:
L’agoaspirazione ecoguidata dei follicoli;
L’inseminazione artificiale;
La capacitazione del materiale seminale.
Sono riportate, cioè, alcune procedure atte ad aumentare il potenziale riproduttivo delle coppie ai fini dell’ottenimento della gravidanza.
Il concetto di terapie per la cura della sterilità è pertanto già presente nel legislatore, anche se non vi è la descrizione organica di una procedura comprendente tutte le fasi delle tecniche PMA (che non sono solo prelievo follicolare, ma che prevedono la fase laboratoristica di riconoscimento, inseminazione e coltura embrionale e la fase di trasferimento e/o di crioconservazione di gameti, zigoti ed embrioni nonché le procedure di diagnosi in biologia della riproduzione).
Ciò ha portato nella realtà pubblica ad una grave disomogeneità di atteggiamenti tra differenti regioni italiane, ed a volte tra ASL della stessa regione. Ogni regione cioè ha assunto un diverso atteggiamento, spesso penalizzante nei confronti dei centri pubblici e privati.
Se invece la sterilità venisse esclusa totalmente dai presidi terapeutici proponibili si arriverebbe all’ipotetica impossibilità ad eseguire gran parte delle procedure diagnostiche e soprattutto terapeutiche, utilizzate nel campo della medicina della riproduzione .
Potrebbero essere escluse, per esempio:
le induzioni della ovulazione per anovulazione cronica;
le procedure chirurgiche (endoscopiche o laparotomiche) atte al ripristino di una normale funzionalità uterina e/o tubarica se non complicate da sintomatologia algica;
le procedure diagnostiche endoscopiche nelle donne asintomatiche;
le procedure diagnostiche maschili (esame seminale, flussimetria scrotale) e terapeutiche (correzione varicocele).
Verrebbero inoltre escluse tutte le procedure atte alla diagnosi e terapia dell’abortività ripetuta.
Eppure la gravidanza in evoluzione è ampiamente tutelata dalle leggi italiane, e sembra paradossale non tutelare il desiderio di gravidanza.
Inoltre, la non praticabilità in Italia di determinate tecniche determinerebbe un turismo sanitario con gravi ripercussioni anche di natura economica in quanto alcune procedure non più eseguibili in Italia potrebbero essere ancora rimborsabili dal SSN se eseguite all’estero e inoltre in Italia si avrebbe la gestione medica delle complicanze di tali procedure (sovrastimolazioni ovariche e gravidanze plurime) con evidenti aggravi economici per il SSN.

Attività PMA

La ricerca in campo terapeutico è finalizzata ad ottenere tecniche che abbiano una percentuale di successo sempre più alta.
Nel campo della sterilità questo si concretizza nell’ottenimento di una migliore percentuale di gravidanza. Per conoscere le variabili implicate nel successo in campo di PMA bisogna ricordare alcuni dati:
1) La percentuale di fecondazione ovocitaria in vitro da parte dello spermatozoo non è del 100% ma varia dal 30% al 70% in rapporto all’età della donna, alla quantità e qualità degli spermatozoi, alla qualità degli ovociti;
2) Una quota degli ovociti fertilizzati presenta una fecondazione anomala. Tale quota di fecondazione anomala viene visualizzata a 18-20 ore dal processo di fecondazione stesso ed aumenta in rapporto alla gravità della patologia maschile.
Le procedure di micromanipolazione (ICSI) prevedono un ulteriore incremento del tasso di fecondazione anomala. Per ovviare al rischio di non ottenere cellule uovo fecondate con alta capacità evolutiva, si è finora proceduto al recupero e alla fecondazione del maggior numero di ovociti possibile, in maniera da poter avere maggiori possibilita’ di ottenere un numero sufficiente ed adeguato di zigoti vitali.
3) Aumentando il numero di embrioni da trasferire aumentano le percentuali di gravidanza. Allo stato attuale, il numero massimo di embrioni trasferibili non è univoco ma varia in rapporto all’età della paziente e quindi al suo potenziale di impianto: 3 o addirittura 4 nelle donne con età superiore ai 35 anni, 2 nelle donne di età inferiore, nell’ottica di evitare un alto rischio di gravidanze plurime.
E’ quindi assolutamente necessario, allo scopo di garantire una buona possibilità di successo della tecnica di fecondazione assistita, avere a disposizione un numero adeguato di ovociti da inseminare e quindi di embrioni che, se in sovrannumero, sono stati finora, nella maggior parte dei centri, crioconservati, in mancanza di una procedura standardizzata di crioconservazione ovocitaria. Tale tecnica, pur promettente, appare allo stato attuale ancora sperimentale e difficilmente riproducibile.
4) La crioconservazione degli embrioni diventa invece assolutamente necessaria in alcune situazioni:

- Rischio di iperstimolazione ovarica che si aggraverebbe dopo il trasferimento embrionale;
- Presenza di patologia materna pericolosa per l’embrione acquisita o anche solo sospettata insorta tra il prelievo ovocitario ed il trasferimento (si pensi ad una donna che la mattina del trasferimento presenta una eruzione cutanea sospetta per rosolia);
- Pazienti che per ragioni cliniche non possono essere sottoposte a ripetute stimolazioni ormonali allo scopo di indurre la superovulazione, o pazienti azoospermici che non possono essere sottoposti a ripetuti interventi di prelievo testicolare per ottenere gameti freschi, perché ciò comprometterebbe la funzione testicolare endocrina per un danno microvascolare;
- E’ dimostrato, dalla letteratura internazionale, che per le coppie in cui è possibile congelare zigoti ed embrioni, le percentuali di gravidanza in pazienti al di sotto di 38 anni, salgono per ogni ciclo di trattamento dal 30 al 70% ;
- Esiste inoltre la possibilità di congelare gli embrioni allo stadio pronucleare, quindi come zigoti, dopo cioè che lo spermatozoo è penetrato nell’ovocita, ma i due patrimoni genetici non si sono ancora fusi. Non vi è a tale livello l’espressione di DNA embrionario che avviene solo allo stadio di 4 - 8 cellule.

5) Le tecniche PMA devono essere eseguite presso centri preventivamente identificati e autorizzati che garantiscano omogeneità nelle procedure e nei risultati, rigore nei comportamenti. È auspicabile pertanto una normativa nazionale che codifichi le dotazioni minime in termini di attrezzature, spazi e personale afferente e che preveda oltre ad un censimento delle strutture identificate ed autorizzate, un controllo periodico di qualità.

L’attività PMA nei centri pubblici è supporto indispensabile alla didattica e alla formazione del personale sanitario

La formazione del personale sanitario è affidato all’Università per quanto riguarda gli studenti in Medicina (corso di laurea in medicina e chirurgia) e le ostetriche (corso di laurea in scienze ostetriche) e in maniera collaborativa alle strutture universitarie e ospedaliere, per la formazione degli specialisti in ginecologia ed ostetricia.
Presupposto e base della didattica è l’assistenza: solo chi esegue una determinata procedura può insegnarla.Le Scuole di Specializzazione in ginecologia ed ostetricia prevedono,per ottemperare alle direttive europee per l’indirizzo in fisiopatologia della riproduzione,l’esecuzione di almeno 150 fecondazioni assistite di cui almeno il 25% condotte come responsabile delle procedure. Da ciò deriva la necessità che nei centri pubblici sia universitari che ospedalieri, ci sia una attività inerente la Medicina di Riproduzione di alto livello, salvo il rischio di non vedere riconosciuti i diplomi delle scuole italiane di specialita’ all’interno della comunità europea.
Un medico che, nonostante le direttive europee si forma e si specializza in una struttura in cui è impossibile insegnare la medicina della riproduzione, avrà una preparazione parziale e limitata, non compatibile con gli standards richiesti, e, quindi, non competitivo nell’ambito del mondo del lavoro.
La notevole riduzione o addirittura la scomparsa di tali attività nei centri pubblici porterebbe pertanto ad un danno incommensurabile che si rivelerebbe ancora più evidente negli anni futuri con il progressivo invecchiamento della classe medica attuale.

Possibilità di diagnosi pre-impianto

Le patologie genetiche e cromosomiche sono in continuo aumento (5%) e rappresentano la principale causa di mortalità e di morbilità dell’età infantile. Enormi sono le ripercussioni sociali ed economiche dei neonati affetti da malattie genetiche e cromosomiche che devono essere sottoposti a continue e costosissime terapie intensive neonatali e pediatriche, che in molti casi si protraggono anche nell’età adulta.
A causa della natura stessa delle malattie genetiche e cromosomiche, le terapie hanno purtroppo un successo parziale in quanto riescono a risolvere solo alcune conseguenze o sintomi; pertanto, al momento attuale, la maggior parte delle coppie a rischio genetico sceglie la prevenzione come unica strada percorribile.
Fino ad alcuni anni fa, prevenzione significava quasi esclusivamente diagnosi prenatale invasiva in gravidanza eseguita dopo la 10a settimana di gestazione con la villocentesi e alla 16 a settimana con l’amniocentesi.
La diagnosi di feto affetto porta come unica conseguenza la possibilità di eseguire un aborto terapeutico, come previsto dalla legge 194. L’aborto terapeutico, come riportato nella letteratura e nei centri di medicina fetale, risulta infatti, nella quasi totalità delle coppie che si sottopone a diagnosi prenatale, l’unica prevenzione delle patologie genetiche e cromosomiche.
Per capire la reale dimensione del problema si riportano ad esempio i dati riguardanti la regione Sardegna, dove il 13% della popolazione (circa 250.000 persone) sono portatori sani di tratto talassemico( 1 su 7).Pertanto in Sardegna la possibilità di unione tra 2 portatori è di 1 su 50 (2%). Questo significa oltre 250 casi a rischio ogni anno e quindi 250 Diagnosi Prenatali con villocentesi di cui 70 (25%) risultano malati, 70 (25%) normali e 110 (50%) portatori sani che perpetueranno per sempre la possibilità di trasmissione della malattia.
Recentemente, proprio allo scopo di evitare il dramma dell’aborto terapeutico nel caso di un feto fortemente voluto, è stata introdotta la diagnosi genetica pre-impianto. Tale metodica, che utilizza le procedure di fecondazione in vitro (FIVET), permette l’individuazione degli embrioni non affetti prima dell’inizio della gravidanza, offrendo la possibilità alle coppie ad alto rischio genetico e cromosomico di affrontare la gravidanza con maggiore tranquillità.
Diversi studi italiani ed internazionali hanno valutato il grado di accettabilità delle coppie nei confronti della diagnosi pre-impianto e da essi è risultato che la storia ostetrica precedente influenza notevolmente la scelta delle pazienti; infatti, tale metodica è fortemente voluta e accettata dalle coppie con precedenti e ripetute esperienze di diagnosi prenatale esitate in aborti terapeutici. Inoltre, è la metodica di scelta nelle coppie portatrici di malattie genetiche e cromosomiche che hanno problemi di sterilità per le quali l’unica possibilità di gravidanza resta la fertilizzazione in vitro.
La diagnosi pre-impianto si esegue prelevando un singola cellula dall’embrione allo stadio di 6-8 cellule, ottenuto tramite fertilizzazione in vitro: tale cellula viene quindi analizzata e solo gli embrioni risultati sani vengono trasferiti in utero e potranno dare inizio ad una gravidanza con figlio sano.
Dalla letteratura internazionale e dalle stesse linee guida del “Preimplantation Genetic Diagnosis Consortium” pubblicate su Prenatal Diagnosis nel 2001 ed accettate dalla Società Europea di Riproduzione Umana e Embriologia (ESHRE), è evidente l’importanza e la necessità di avere a disposizione diversi ovociti (almeno in numero di 8-9) ed embrioni nello stesso ciclo di fertilizzazione in vitro ed avere la possibilità della crioconservazione, tecnica utilizzabile per gli embrioni sani soprannumerari, tenuto conto della complessità e dei limiti della metodica stessa.
Infatti:
- La fertilizzazione in vitro dell’ovocita ha un successo in media dal 30 al 70% dei casi;
- Non tutti gli embrioni raggiungono lo stadio di 6-8 cellule;
- Dopo diagnosi pre-impianto il rischio che l’embrione sia malato è di 1 su 4 nel caso di malattie autosomiche recessive, e di 1 su 2 in caso di malattie autosomiche dominanti ed X-linked.
A tutt’oggi sono stati effettuati nel mondo oltre 3000 cicli di diagnosi pre-impianto per malattie X-linked, per anomalie cromosomiche e per difetti di un singolo gene, con la nascita di oltre 500 bambini sani e in particolare in Italia sono nati oltre 120 bambini dopo diagnosi pre-impianto.

Ci sembra infine necessario analizzare gli aspetti scientifici che si vanno a modificare in seguito all’introduzione della legge e soprattutto evidenziare gli effetti negativi che l’applicazione di tali norme produrrebbe sull’esito delle tecniche PMA.

Art. 1 (finalità)
Nel comma 1 non sono incluse le coppie fertili portatrici di malattie genetiche e cromosomiche.
Comma 2: è impossibile clinicamente stabilire l’efficacia dei metodi terapeutici alternativi.

Art. 2 (interventi contro la sterilità e l’infertilità)
Nel comma 1 sarebbe auspicabile che fosse menzionata l’incentivazione allo studio e alla ricerca delle malattie genetiche.

Art. 4 (accesso alle tecniche)
Nel comma 1 si osserva la stessa incongruenza notata nei comma 1 e 2 dell’art. 1. Dalla lettura della legge, che non prevede eccezioni, emerge inoltre chiaramente come siano esclusi dalla possibilità di accedere alle tecniche di concepimento assistito le coppie che non abbiano problemi di fertilità ma che siano portatrici di patologie genetiche e cromosomiche trasmissibili al concepito. Infatti alcune malattie tutt'altro che rare, come la fibrosi cistica, la talassemia, la malattia di Duchenne (e altre) e con effetti gravissimi possano essere trasmesse da genitori portatori sani al concepito con un elevato grado di probabilità.
Prima della presente legge le coppie portatrici di tali patologie genetiche, che non volevano dare alla luce un bambino malato, avevano due possibilità:
1) Sottoporsi a diagnosi prenatale (amniocentesi-villocentesi) e, nel caso l'embrione fosse risultato malato, abortire;
2) Sottoporsi a diagnosi preimpianto, mediante la quale vengono identificati gli embrioni malati e dove vengono trasferiti in utero solo quelli risultati apparentemente sani.
Dopo l'approvazione del su menzionato articolo di legge sarà possibile solo la prima delle due ipotesi.
Conseguenza: La libertà di scelta del cittadino sarà irrimediabilmente compromessa e chi non vorrà correre il rischio di scegliere tra abortire o il dare alla luce un figlio che, nell'ipotesi migliore, dovrà accudire per tutta la vita, dovrà recarsi all'estero per poter adottare questa tecnica. Profili legali: il dettato di cui all'art. 32 comma 1 della Costituzione prevede "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Negare la facoltà d'accesso a questo tipo di pazienti rappresenta una mancanza di tutela del diritto alla salute dell'individuo e solleverebbe questioni di legittimità Costituzionale. Si noti poi che successivamente l'art.13 comma 2 permette l'applicazione di tecniche come la diagnosi preimpianto (come si è detto alle sole coppie infertili) in quanto prevede: "La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative". Il fatto che il legislatore impedisca l'accesso ad un trattamento sanitario ad una categoria di pazienti, che trovano in esso la soluzione dei propri problemi, mentre permette l'accesso ad altra categoria di pazienti, oltre a costituire una discriminazione sulla base del tipo di patologia sofferta, si pone in contrasto con l'art. 32 della Costituzione che prevede l'obbligo della Repubblica di tutelare la salute del cittadino.
Comma 2. La rapida perdita della fertilità nella donna e l'età media elevata delle pazienti spesso non consente una "gradualità". Vi sono coppie in cui la PMA è l'unica strategia per ottenere fertilità (impervietà tubarica - grave subfertilità maschile) più numerose sono le coppie subfertili che utilizzano la PMA quale ultima risorsa. Sono pochissime, tra queste ultime, le coppie che possono permettersi di aspettare anni utilizzando strategie poco efficaci.

Art. 5 (requisiti soggettivi)
Come in molti paesi europei, sembra giusto porre dei limiti (età della donna, numero dei cicli) soprattutto nell’ottica di razionalizzare l’impiego delle risorse economiche destinate a tali tecniche.

Art. 6 (consenso informato)
Il "consenso informato" è l'atto con il quale il paziente, dopo essere stato informato dal medico delle prospettive di successo della tecnica, dei rischi e degli eventuali costi che essa comporta, manifesta al medico la volontà di sottoporsi o di non sottoporsi alla tecnica.
Secondo il comma 3 del disegno di legge "La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma (i genitori biologici) fino al momento della fecondazione dell'ovulo".
A tal proposito non è chiaro cosa potrà avvenire nell’eventualità in cui la coppia, o la sola donna, compia atti manifestamente contrari al trasferimento degli embrioni (come ad esempio non presentarsi al centro il giorno programmato per il trasferimento degli embrioni). Il fatto che la paziente, dopo la fecondazione dell'ovulo, non possa più modificare la scelta di ricorrere al concepimento assistito sembra presupporre un trattamento sanitario obbligatorio.
La norma non sembra prevedere il trattamento sanitario obbligatorio ma si limita a prevedere l'impossibilità di revocare il consenso al trattamento sanitario.
Nei fatti il trattamento sanitario potrebbe essere effettuato solo contro la volontà della paziente e ciò senza che vi sia una espressa disposizione di legge che lo dispone, e per l'effetto violerebbe l'art. 32 comma 2 della Costituzione che prevede: "Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
Se invece si ritiene che la norma contenuta nel comma 3 dell'art.6 preveda un trattamento sanitario obbligatorio, allora questa norma sarebbe da considerarsi contraria sempre all'art. 32 comma 2 Cost. la dove dispone "La legge non può in nessun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
E, una norma che disponga la maternità contro la volontà della donna, deve essere considerata senz'altro contraria alla dignità e alla personalità umana, così come specificato da varie convenzioni internazionali (in particolare la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo) e dalla recente risoluzione 2128/2001 del parlamento dell'Europa unita.
Se il legislatore ha invece affermato la facoltà della donna di rifiutare il trasferimento degli zigoti, dovendosi esprimere sul loro destino (crioconservazione, distruzione ovvero adozione da parte di una coppia immediatamente disponibile), avrebbe di fatto consentito una delle ipotesi che il legislatore ha espressamente vietato.

Art. 7 (linee guida)
Sarebbe auspicabile il parere della SIGO, la società scientifica che riunisce tutti i ginecologi italiani, e l’istituzione di una commissione per le linee guida che,in quanto “guida”, non possono essere vincolanti.

Art. 13 (sperimentazione sugli embrioni umani)
L’articolo priva l’embrione disgenetico, la sua famiglia e la società delle possibilità offerte dalla diagnosi preimpianto. Valutando l’esperienza di altri paesi europei si osserva come in Francia, dove un simile divieto è stato legiferato anni fa, si è avuta una paralisi della ricerca scientifica ed oggi si assiste ad un cambiamento radicale. In Inghilterra esiste invece un organismo pubblico finalizzato a tali problematiche che comprende l'HFEA (un Ente riconosciuto da Statuto) e il MRC (un Ente recentemente istituito per valutare la ricerca sulle cellule staminali). Nel 1990, l'HFEA ha formulato un Atto dove sono chiaramente delineati gli obiettivi della ricerca embrionale:
per promuovere miglioramenti nel trattamento della infertilità, per migliorare le conoscenze scientifiche sulle cause delle malattie congenite e sugli aborti spontanei, per sviluppare nuove e più efficaci misure contraccettive, per potenziare le metodologie capaci di identificare alterazioni cromosomiche e genetiche sugli embrioni pre-impianto.

Art. 14 (limiti all'applicazione di una tecnica sanitaria)
L'articolo 14 del disegno di legge pone dei limiti all'applicazione di una tecnica sanitaria, tali, però, da triplicarne i rischi.
Al comma 2 viene infatti detto: "Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre".
Secondo la lettura della norma, non si possono inseminare più di 3 ovociti in ogni ciclo di concepimento assistito e tutti e tre devono essere contestualmente trasferiti, e ciò implica la notevole diminuzione delle percentuali di successo del trattamento. A tal proposito si è calcolato che, in media, ogni donna dovrebbe triplicare i cicli PMA con i relativi rischi e disagi, per ottenere le stesse percentuali di gravidanza. Rischi e disagi consistenti in:
Raramente:

sindrome da iperstimolazione ovarica potenzialmente pericolosa sia per la salute sia per la vita della donna;
rischi chirurgici collegati al prelievo di ovociti (infezioni, sanguinamenti, e rischi connessi all'anestesia) tutti potenzialmente pericolosi per la salute e per la vita della donna.

Praticamente sempre, vari disturbi transitori, dovuti all'assunzione di ormoni, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico; questi ultimi, in caso di trattamenti reiterati, possono provocare gravi conseguenze sulla stabilità psicologica della donna e minare il rapporto con il partner. Nel caso poi in cui tutti e tre gli ovociti fecondati risultino idonei al trasferimento tutti e tre dovrebbero essere trasferiti. Se tale procedura è eseguita, come frequentemente accade, su una donna perfettamente sana che si sottopone a trattamento di Procreazione Medicalmente Assistita a causa della sterilità del marito, si avrà un aumento significativo di gravidanze trigemine con i relativi rischi materni e fetali. La presente norma così riportata, sembra essere posta per risolvere una questione etica che non riguarda il mondo scientifico. Alla luce di questa questione, il legislatore impone al medico di utilizzare una metodologia non solo non ottimale, ma addirittura contraria alla deontologia e all'etica medica.
In qualunque campo della medicina e della chirurgia, una pratica che, non per scopi sanitari, diminuisce le possibilità di successo rispetto a quelle che potrebbe garantire, sarebbe passibile di denuncia alla autorità giudiziaria per quella che comunemente si definisce malasanità.
Dal punto di vista scientifico, a seguito della fecondazione, si ha la formazione dei cosiddetti "zigoti" che si distinguono dagli embrioni per il fatto che in essi il patrimonio genetico dei due partner non si è ancora fuso formando un nuovo e originale patrimonio genetico. Inoltre la percentuale di zigoti (pre-embrioni) in coppie normo-fertili che arriva allo stadio di embrioni è del 40-60% (si deve ritenere dunque che per le coppie con problemi di sterilità la percentuale sia nettamente inferiore). Sarebbe sufficiente ad esempio adottare la scelta legislativa tedesca: proporre un emendamento che permetta la crioconservazione di materiale genetico della coppia al livello di zigoti (in cui non vi è stata ancora la fusione del materiale genetico della coppia), e di consentire la conservazione di embrioni in condizioni eccezionali e per un periodo limitato, qualora il loro trasferimento in utero fosse causa di danno alla salute della futura madre.

Art. 18 (fondo per le tecniche)
L’istituzione del fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita è concettualmente antitetica all’idea di sterilità intesa come malattia le cui terapie sono considerate essenziali per il ripristino della salute e, quindi, non relegate in un fondo specifico ma eseguibile sulla base di specifici DRG.
Per una razionalizzazione dell’attività PMA nei centri pubblici e privati sarebbe auspicabile un’identificazione nazionale o regionale dei centri autorizzati ad effettuare interventi nell’ambito del SSN.

LA COMMISSIONE SIGO PER LA PMA

Prof. Massimo Moscarini (Presidente)

Prof. Gianfranco Scarselli

Dott. Luca Gianaroli

Dott. Giovanni La Sala

Dott. Gianni Monni

Prof. Nicola Colacurci (Segretario)

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