Marta De LucaContinuano i guai per la Regione Lazio: la presente testata, nei mesi scorsi, ha trattato la notizia relativa a una rivoluzionaria sentenza del Consiglio di Stato - la n. 3397/2012 -  che consente al giudice, su istanza di parte, di infliggere una sanzione pecuniaria anche all’amministrazione pubblica allorquando essa non adempia un giudicato (Ti pignoro l'auto blu: la Regione Lazio condannata per inadempienza). Ebbene, lo stesso organo di giustizia amministrativa si è pronunciato nuovamente alla fine del 2012 intorno a questa vicenda finanziaria che vede coinvolta la Regione Lazio, la quale ha lasciato decorrere i termini previsti per il pagamento di quanto stabilito dal Consiglio di Stato durante la scorsa estate in favore degli assistiti dall’avvocato Teodoro Klitsche de la Grange, noto legale della capitale, nonché autorevole membro del Comitato direttivo dell’associazione culturale ‘Phoenix’. La nuova sentenza – la n. 6606 del 21 dicembre 2012 – successiva a un nuovo ricorso giudiziario presentato contro la Regione Lazio, ancora insolvente, ha perciò disposto che quest’ultima assolva il proprio debito con tutti gli interessi e le more pecuniarie conseguenti alla mancata ottemperanza di quanto disposto in precedenza. Si tratta di un contenzioso che ormai sfiora la cifra di 200 mila euro per ciscun ricorrente e che l'ente locale in questione sembra non in grado di regolare nei riguardi di privati cittadini che ne hanno pieno diritto. Alleghiamo pertanto, a fini di aggiornamento giornalistico della vicenda, la nuova decisione stabilita dal Consiglio di Stato lo scorso dicembre, insieme a due lettere di sollecito, già inviate dal chiarissimo avvocato Klitsche de la Grange, tese a trovare un accordo con l'ente pubblico di via Cristoforo Colombo.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9282 del 1997, proposto da:
Chiesa Romualdo, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Katte Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Scialoja 6;
Avallone Antonio, Gentile Franco, Panci Antonio, Di Pietro Claudio, Ciambotti Ugo, Saraceni Sergio, Visconti Raffaele, Noto Giovanni, Caricilli Claudio, Trinca Guerino, Brosio Elio, Manni Maria Adele e Caso Antonietta;

contro

Azienda U.S.L. RM/D, Gestione Stralcio Azienda U.S.L. RM/D, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Graglia, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza Ippolito Nievo, 21; Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: Proia Rosanna, Coiro Beatrice e Coiro Ilde, rappresentati e difesi dall'avv. Teodoro Katte Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Scialoja, 6;

sul ricorso numero di registro generale 10897 del 2003, proposto da:
Proia Rosanna, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Katte Klitsche De La Grange, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Scialoja 6;
Coiro Beatrice e Coiro Ilde;

contro

Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; Gestione Liquidatoria dell'A.S.L. RM/D (Ex Usl RM8-9-10); A.O. "San Camillo - Forlanini", rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gambardella, con domicilio eletto presso il San Camillo-Forlanini Azienda Ospedaliera in Roma, Pzza C. Forlanini, 1;

per l'ottemperanza

quanto al ricorso n. 9282 del 1997: della sentenza del Consiglio di Stato: sezione V n. 00345/1994, resa tra le parti, concernente inquadramento; quanto al ricorso n. 10897 del 2003; della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V n. 00345/1994, resa tra le parti, concernente inquadramento;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Regione Lazio e di A.O. "San Camillo - Forlanini";

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Teodoro Katte Klitsche de la Grange Teodoro Katte Klitsche de la Grange;

FATTO e DIRITTO

Premesso che:
- con sentenza di ottemperanza n. 3397 dell’11 giugno 2011, questa Sezione ha ordinato al Commissario ad acta nominato di concludere l’esecuzione entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione; condannato la Regione Lazio, in caso di ulteriore inottemperanza, al pagamento, in favore delle ricorrenti in solido tra loro, delle somme in motivazione specificate a titolo di sanzione pecuniaria ex art. art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo; disposto l’estromissione dal presente giudizio delle altre Amministrazioni intimate, come da motivazione; condannato la Regione Lazio, al pagamento, in favore delle ricorrenti in solido tra loro, delle spese della presente fase di giudizio che liquida nella misura di euro 6.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Teodoro Klitsche de la Grange, antistatario; compensato le spese con riguardo alle altre parti del giudizio;
- il commissario ad acta ha depositato relazione integrativa in data 3 luglio 2012, specificando analiticamente i conteggi relativi ai crediti oggetto del presente giudizio di esecuzione; conteggio dai quali risulterebbe, comunque, nulla più dovuto ai ricorrenti;
- tale relazione è contestata con incidente di esecuzione dai ricorrenti predetti, nel quale si chiede, oltre ad un diverso criterio di calcolo, con particolare riferimento alla debenza della rivalutazione monetaria, la correzione di errore materiale della sentenza di questa Sezione sopra indicata nella parte in cui avrebbe erroneamente liquidato, sotto il profilo quantitativo, le spese in favore dei ricorrenti medesimi;

Ritenuto che:
- la domanda di correzione di errore materiale, che potrebbe qualificarsi anche come domanda di revocatoria per errore di fatto della sentenza medesima in parte qua (con necessaria conseguente conversione del rito), non può esser trattata nel presente procedimento, non potendosi cumulare con l’azione esecutiva e dovendo, quindi, essere oggetto di una chiamata a ruolo distinta e specifica;
- quanto all’incidente di esecuzione, questa Sezione (Consiglio di Stato 27 settembre 2011, n. 5373) ha già stabilito che in base all’art. 22, comma 36, della legge n. 724-1994, i ratei dei crediti retributivi tardivamente corrisposti, maturati fino al 31 dicembre 1994, vanno maggiorati sia di interessi legali (al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo) che di rivalutazione monetaria, entrambi da calcolare separatamente sull’importo nominale del credito (con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore, e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati né ulteriori interessi né rivalutazione (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8 del 2001; sez. V, n. 2661 del 2000; Ad. Pl., n. 3 del 1998);
- infatti, l'articolo 22 comma 36 della legge citata, invero, nello stabilire la estensione del divieto di cumulo introdotto a suo tempo per i soli gestori di forme di previdenza obbligatoria, dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale "per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994", non lascia spazio per un diverso orientamento sulla decorrenza della nuova regola del divieto di cumulo, che vale solo per le pretese insorte successivamente alla predetta data di riferimento (C.d.S., IV, 5 febbraio 2009, n. 669; V, 20 marzo 2008, n. 1221);
- pertanto, tale divieto di cumulo non può essere esteso al periodo antecedente la detta data da una norma di rango secondario, che così disponendo si sarebbe posta in contrasto con la normativa primaria, pacificamente interpretata dalla giurisprudenza nel senso della spettanza del cumulo per tale precedente periodo: la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha reputato, infatti, che l'articolo 2 comma 4 D.M. Tesoro 1° settembre 1998, n. 352 fosse in contrasto con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (C.d.S., IV, 5 febbraio 1999, n. 115; 5 febbraio 2009, n. 669; VI, 1.10.2002, n. 5091);
- da quanto esposto consegue che per il credito oggetto di controversia non vi sono ostacoli al cumulo della rivalutazione con gli interessi nemmeno oltre la data del 1°/1/1995;
- di conseguenza, il commissario ad acta dovrà provvedere alla liquidazione dei crediti vantati dal ricorrente alla stregua del criterio sopra indicato, entro il termine di 45 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, con il riconoscimento della maggiore rivalutazione monetaria dovuta all’interessato, fino al giorno del soddisfo.
Le ulteriori spese di tale fase incidentale sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in oggetto e, per l’effetto, dispone come da motivazione e condanna la Regione Lazio al pagamento, in favore delle ricorrenti in solido tra loro, delle spese della presente fase di giudizio che liquida nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Teodoro Klitsche de la Grange; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 21/12/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Roma, 31 dicembre 2012

Si allega la sentenza in oggetto che ha accolto il reclamo dei miei clienti sui conteggi, già oggetto del mio messaggio, a Lei indirizzato nel luglio u.s.

Pertanto, si invita cortesemente a liquidare il dovuto ai miei clienti; ed a me, quale antistatario (euro 3.000,00 più accessori di legge) entro 45 giorni dal ricevimento del presente messaggio.

Salvo quant’altro dovuto per precedenti spese di giudizio a me personalmente, oggetto di autonomo ricorso, da decidere nel febbraio p.v.

A disposizione per ogni collaborazione.

La presente è comunicata per quanto di ragione agli avv.ti Scalise, Privitera e Bologna che si sono occupati della vicenda.

Salvo ogni altro diritto.

Con i più distinti saluti e auguri di buon anno.

Avv. Teodoro Klitsche de la Grange


Roma, 2 gennaio 2013

Scrivo in relazione alla sentenza 6606/2012 ed alla condanna, statuita dalla sent. 3397/2012, della Regione Lazio alla sanzione pecuniaria.

Dato che il futuro pagamento sarà effettuato con ritardo superiore ai 45 giorni dalla comunicazione della sentenza 3397/2012, ne consegue che dovrà essere corrisposta anche la sanzione irrogata.

Dato l’elevato importo della medesima (ormai € 5.766,50 giornalieri per un totale di € 198.827,64 a ricorrente) siamo disponibile a una trattativa generale sul dovuto.

In attesa di cortese risposta, prego di gradire i più distinti saluti.

Avv. Teodoro Klitsche de la Grange


Lascia il tuo commento

Nessun commento presente in archivio