Piero Ostellino

Tommaso Padoa Schioppa propone di celebrare il 150mo anniversario dell’Unità d’Italia chiedendosi quale sia «lo stato dello Stato» («Si parli di Stato non di Nazione », Corriere di domenica scorsa). Accolgo volentieri l’invito. Questo è un esempio di «stato dello Stato» alla vigilia della discussione parlamentare sulla «Finanziaria senza tasse e tagli». Dal 1?gennaio di quest’anno, un imprenditore di Pordenone, Giorgio Fidenato, versa ai propri dipendenti lo stipendio «lordo» senza le trattenute di legge (contributi Inps, Irpef ordinaria, addizionale regionale, addizionale comunale), avendo opportunamente avvisato l’Agenzia preposta — che insiste nel chiedergli di adempiere ai suoi obblighi — del rifiuto di esercitare la funzione di «sostituto di imposta». A fondamento della propria scelta cita in giudizio l’Inps, la Società di cartolarizzazione dei crediti Inps, Equitalia Friuli Venezia Giulia, adducendo ragioni di economicità, di diritto, di giustizia e equità sociale. Il quadro normativo in materia risale a una legge fascista del 1935 istitutiva dell’Ente previdenziale: «La parte di contributi a carico dell’assicurato è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta (...) L’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti uguali alle istituzioni di previdenza e assistenza »; una legge della Repubblica del 1952 ripropone la distinzione fra i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Su uno stipendio lordo complessivo di 2.449,06 euro, la parte «salariale» di contributi ammonta a 182,51 euro, quella «padronale» (che non appare neppure in busta paga) è di 463,34 euro; lo stipendio netto percepito — detratte anche le imposte — è di 1.465 euro. Scrive Pascal Salin, un economista liberale francese: «La parte padronale dei contributi sociali non è, dunque, un carico sopportato dalle imprese, essa è soltanto la parte del salario che il datore di lavoro non ha il diritto di versare direttamente al lavoratore (...) In questo senso la parte padronale è un’imposta sul salario pagata dal dipendente e di cui l’imprenditore è solo un esattore». La totale ignoranza nella quale è tenuto il lavoratore circa le somme versate all’Inps violerebbe gli art. 2 e 3 comma 3 della Costituzione, ostacolando il pieno sviluppo della personalità umana; l’art.3 comma 1, che sancisce il principio dell’eguaglianza. Il lavoratore autonomo dichiara personalmente i propri redditi e ha pieno diritto di difendersi contro gli accertamenti del fisco (art. 24 e 113 della Costituzione); il lavoratore dipendente non ha gli stessi diritti. La pretesa dello Stato di trasformare l’imprenditore in esattore violerebbe sia l’art. 23 — «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge » nell’interpretazione che ne dà la stessa Corte costituzionale «a tutela della libertà e della proprietà individuale» — sia l’art. 41 della Costituzione («L'iniziativa economica privata è libera»). Scrive ancora Salin: «In tutte le imprese, degli uomini devono dedicare il proprio tempo a soddisfare le pretese del fisco (...). Una piccola ditta ha più difficoltà di una grande a far specializzare alcuni dipendenti del proprio organico». Tre lavoratori che ora percepiscono lo stipendio lordo — dopo non aver neppure ricevuto risposta su come adempiere ai propri obblighi tributari e previdenziali — hanno indirizzato all’Agenzia delle entrate un libretto al portatore con le somme dovute; l’Agenzia lo ha respinto in quanto «tale mezzo di pagamento non è ammesso dalla normativa vigente». Ma il rifiuto sarebbe in contrasto sia con l’orientamento della Corte di Cassazione che l’obbligato principale è il soggetto «sostituito» (il percettore del reddito), non il «sostituto di imposta» (il datore di lavoro), sia con l’art. 1180 comma 1 Codice civile sulla efficacia estintiva del pagamento effettuato da un terzo (che in questo caso è addirittura il beneficiario della prestazione previdenziale). Ha scritto lo stesso ministro dell’Economia, Giulio Tremonti: «La contabilità fiscale è dunque diventata la forma moderna, ma non per questo meno odiosa, delle antiche corvées. Tra il sistema attuale delle compliances sociali e quello antico fatto dalle corvées e dalle gabellari servitù medievali, le analogie sono impressionanti, così come gli effetti paralizzanti » («Lo Stato criminogeno», ed. Laterza). A questo punto — se non vogliono apparire complici dello «Stato criminogeno» — sarebbe utile che la Confindustria e le altre associazioni di categoria, i sindacati, la sinistra, il governo, gli intellettuali, dicessero che ne pensano di questo «stato dello Stato», di «questo imbroglio, nelle parole del liberale Salin che condivido, tramite il quale gli uomini di governo sono riusciti a imporre il concetto bismarckiano di sicurezza sociale». È chiedere troppo?




(articolo tratto dal quotidiano 'Il Corriere della Sera' del 24 settembre 2009)

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